Periodo di comporto e computo assenze del lavoratore fragile assente per evitare il contagio

Il datore di lavoro è stato condannato alla reintegrazione della lavoratrice licenziata

 
lavoro lavoratore covid

Con l’ordinanza del 10 novembre 2021 il Tribunale di Milano ha statuito che i periodi di malattia di una lavoratrice immunodepressa costretta ad assentarsi dal lavoro nel corso dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per evitare il contagio non sono computabili ai fini del superamento del periodo di comporto contrattualmente previsto.

I fatti causa

La Ricorrente, assunta nell’aprile 2012 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed inquadrata nel III livello del c.c.n.l. terziario e mansioni di caposala e supervisore del reparto odontoiatrico, veniva licenziata per superamento del periodo di comporto il 25 febbraio 2021.

La lavoratrice impugnava il licenziamento sostenendo che, ai fini della maturazione del periodo di comporto, non avrebbero dovuto essere considerate tutte le assenze imputabili alla condizione di rischio cui si è trovata esposta in ragione dello stato di immunodepressione dovuto ad insufficienza surrenalica cronica e ciò a far data dall’insorgere dell’emergenza epidemiologica Covid 19.

Vi è altresì da segnalare come il Medico Competente - pur auspicando un cambio di mansione volto ad esonerare la Ricorrente dalle attività di sterilizzazione di strumenti e di assistenza al paziente - informava la stessa, oltre che il Datore di Lavoro, della possibilità di godere dell’astensione dal lavoro ex articolo 74 comma 1 lettera a) del d.l. 34/2020.

Nell’impossibilità di adibire la Ricorrente a mansioni non implicanti l’esposizione al rischio biologico o a smartworking, e dopo aver esaurito le assenze per ferie, permessi e rol, la Lavoratrice ha continuato ad assentarsi con lo scopo di evitare il contagio in considerazione del suo stato di immunodepressione in iposurrenalismo.

È infine stata licenziata dal datore di lavoro per superamento del periodo di comporto.

La decisione del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano, in primo luogo, ha richiamato le disposizioni di cui all’ articolo 26, comma 2, D.L. 18/2020 che disponeva come “fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati (omissis) in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione (omissis) il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19 comma 1 del decreto legge n. 9/2020”.

La temporalmente successiva legislazione emergenziale, di contenuto sostanzialmente analogo, ha protratto l’applicabilità della suddetta disposizione sino al 28 febbraio 2021. Pertanto, il Giudice di merito adito concludeva che le assenze a cui la lavoratrice è stata costretta per evitare il contagio non potevano essere considerate ai fini della maturazione del comporto.

Il Giudice - richiamata la ratio della legislazione emergenziale, ovvero quella di salvaguardare dal virus i lavoratori che abbiano particolari fragilità concedendo agli stessi ogni più ampia garanzia e tutela - e nonostante l’assenza di una specifica esclusione dal computo del comporto per le predette assenze statuiva che "I periodi di malattia di una lavoratrice immunodepressa costretta ad assentarsi dal lavoro nel corso dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per evitare il contagio non sono computabili ai fini del superamento del periodo di comporto contrattualmente previsto. Ciò ai sensi dell’art. 26, comma 2, d. l. 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i. che, pur limitandosi ad equiparare tali assenze al ricovero ospedaliero senza fare espresso riferimento agli effetti sul comporto, va interpretato alla luce del contesto, straordinario ed eccezionale, della crisi epidemiologica e con un approccio costituzionalmente orientato, al fine di garantire un’effettiva protezione ai soggetti maggiormente bisognosi di tutela a causa di una particolare condizione di fragilità pregressa, secondo la chiara intenzione del legislatore”.

Il datore di lavoro è stato dunque condannato all’immediata reintegrazione della Ricorrente nel posto di lavoro oltre che al pagamento dell’indennità risarcitoria pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento sino alla reintegrazione, nel limite massimo di 12 mensilità ex articolo 18, comma 7, Legge 300/1970, con condanna altresì al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

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