POS e registratori telematici: tolleranza del 5% sui disallineamenti, ma il collegamento resta obbligatorio

La novità riduce il rischio di sanzioni per errori marginali, ma non modifica l'obbligo di collegamento

 
pos rt

Dal 2026 gli esercenti devono gestire con particolare attenzione il rapporto tra pagamenti elettronici e registratori telematici (RT). Accanto all'obbligo di collegare gli strumenti utilizzati per accettare i pagamenti elettronici al sistema di certificazione dei corrispettivi, è infatti necessario che i dati registrati e trasmessi siano coerenti con le transazioni effettivamente effettuate.

Su quest'ultimo aspetto è intervenuto il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, introducendo dal 12 agosto 2026 una soglia di tolleranza pensata per evitare che piccoli errori operativi determinino automaticamente l'applicazione delle sanzioni.

La novità, tuttavia, non modifica l'obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico. I due aspetti vanno quindi tenuti distinti.

Disallineamenti tra POS e registratore telematico: tolleranza del 5%

La novità riguarda le differenze tra:

  • il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei corrispettivi giornalieri;
  • il numero dei pagamenti elettronici effettivamente accettati.

Quando la discrepanza non supera il 5%, non si applica la specifica sanzione prevista per l'errata, incompleta o tardiva memorizzazione o trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici.

Un aspetto importante: il limite del 5% riguarda il numero delle operazioni e non il valore economico dei pagamenti.

La disposizione punta quindi a distinguere gli errori marginali – ad esempio quelli che possono verificarsi nell'indicazione della modalità di pagamento sul documento commerciale – dalle irregolarità più significative.

Cosa succede se il disallineamento supera il 5%

Quando la discrepanza supera la soglia prevista e la violazione non incide sulla corretta liquidazione dell'imposta, resta applicabile la sanzione di:

  • 100 euro per ciascuna trasmissione;
  • fino a un massimo di 1.000 euro per trimestre.

La nuova soglia di tolleranza è stata estesa anche alle sanzioni accessorie previste dalla disciplina nei casi di reiterazione delle violazioni.

È quindi utile considerare il 5% come un margine destinato a gestire piccoli disallineamenti, non come una possibilità di trascurare la corretta registrazione delle modalità di pagamento.

Collegamento POS-RT: l'obbligo non cambia

La principale attenzione per le imprese riguarda la distinzione tra correttezza dei dati trasmessi e collegamento tra POS e registratore telematico.

La tolleranza introdotta dal D.Lgs. 148/2026 riguarda il primo aspetto. Non interviene invece sulla sanzione prevista quando il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e il sistema utilizzato per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi non viene effettuato.

Per il mancato collegamento POS-RT continua infatti a essere prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.

Il collegamento non richiede necessariamente un'integrazione fisica tra i dispositivi: si tratta di un abbinamento logico, effettuato attraverso le funzionalità messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata di “Fatture e Corrispettivi”.

Quali sono le scadenze per collegare POS e registratore telematico

Per gli strumenti di pagamento elettronico già in uso al 1° gennaio 2026 o attivati nel mese di gennaio, la prima finestra per effettuare il collegamento si è conclusa il 20 aprile 2026.

Per i POS attivati successivamente, l'abbinamento deve essere registrato:

a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Ad esempio, per un POS reso disponibile nel mese di settembre 2026, la comunicazione deve essere effettuata nel mese di novembre, a partire dal giorno 6 ed entro l'ultimo giorno lavorativo del mese.

Le stesse tempistiche devono essere considerate anche quando intervengono variazioni dei collegamenti già registrati, ad esempio per l'attivazione, la sostituzione o la dismissione di uno strumento di pagamento. L'Agenzia delle Entrate conferma che, a regime, nuove attivazioni e variazioni devono essere comunicate tra il sesto e l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'evento.

Cosa conviene verificare in azienda

La nuova tolleranza riduce il rischio sanzionatorio in presenza di piccoli errori, ma non elimina la necessità di presidiare correttamente l'adempimento.

Per le imprese che utilizzano POS e registratori telematici è quindi opportuno verificare che tutti gli strumenti di pagamento in uso risultino correttamente collegati, che eventuali nuovi POS, sostituzioni o dismissioni siano stati comunicati nei termini e che, al momento dell'emissione del documento commerciale, venga indicata correttamente la modalità di pagamento utilizzata dal cliente.

Una gestione ordinata di questi passaggi consente non solo di rispettare l'obbligo, ma anche di ridurre i disallineamenti tra i dati trasmessi dal registratore telematico e quelli comunicati dagli operatori finanziari.

Dal 12 agosto 2026 è prevista una tolleranza del 5% sulle discrepanze tra il numero delle operazioni registrate come pagate elettronicamente e i pagamenti elettronici effettivamente accettati.

La novità attenua le conseguenze dei piccoli errori operativi, ma non modifica l'obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico.

Per il mancato collegamento continuano infatti a essere previste sanzioni da 1.000 a 4.000 euro. Per le imprese diventa quindi importante presidiare due aspetti distinti: mantenere aggiornato l'abbinamento dei dispositivi e verificare la corretta registrazione quotidiana delle modalità di pagamento.

Riferimenti normativi: art. 1, commi 74-77, Legge 30 dicembre 2024, n. 207; art. 33, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148; art. 11, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; indicazioni operative dell'Agenzia delle Entrate sul collegamento POS-RT.


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