Ravvedimento operoso: le modifiche dal 1° settembre 2024
Il ravvedimento operoso consiste nella possibilità di mettersi in regola spontaneamente applicando sanzioni ridotte in base al tempo trascorso dalla violazione.
La Riforma fiscale cambia anche il ravvedimento operoso: le novità sul meccanismo di riduzione delle sanzioni arrivano con il D.lgs 87/2024 e saranno applicabili dal prossimo 1° settembre.
Di seguito analizziamo quali saranno le sanzioni applicabili per gli omessi versamenti.
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 25% di ogni importo non versato.
Violazione |
Termine del ravvedimento |
Sanzioni ridotte |
Omessi o carenti versamenti di imposte e/o ritenute dichiarate Art. 13, c.1 D.lgs 472/1997 |
Entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento. |
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Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza di versamento. |
1,25% (12,50% x 1/10) |
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Dal 31° al 90° giorno successiovo alla scadenza di versamento. |
1,39% (12,50% x 1/9) |
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Dal 91° giorno sucessivo alla scadenza del versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione. |
3,125% (25% x 1/8) | |
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. |
3,57% (25% x 1/7) |
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Dopo la comunicazione dello schema d'atto non preceduto da verbale di contestazione. |
4,17% (25% x 1/6) |
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Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7/01/1929, n.4) e prima della comunicazione dello schema d'atto. |
5% (25% x 1/5) |
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Dopo la comunicazione dello schema d'atto preceduto da verbale di constatazione. |
6,25% (25% x 1/4) |
La regolarizzazione avviene eseguendo contestualmente il pagamento di: tributo non versato, interessi moratori e sanzione in misura ridotta.
Gli interessi legali sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Dal 1.01.2024 il tasso legale è pari al 2,5%.