Regime transitorio e dividendi da utili: quale tassazione?
Gli utili derivanti da partecipazioni qualificate e no, non percepite in regime di impresa, sono soggetti alla flat tax del 26% (art. 1, cc. 999-1006 L. 27.12.2017, n. 205).
Tuttavia, fino alla fine del 2022, è in vigore il complesso regime transitorio che costringe a stratificare (secondo una presunzione assoluta) gli utili a seconda della loro data di formazione e ad applicare il regime di esenzione parziale del dividendo pro tempore applicabile.
Più precisamente, il comma 1006 prevede che tale regime transitorio si applichi alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società Ires, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 1.12.2017, deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022.
Di recente, ha avuto risalto un interpello relativo a una società partecipata da soci persone fisiche con riserve preesistenti al 2007. La società vorrebbe deliberare una distribuzione straordinaria entro la fine del 2022 allo scopo dichiarato di cogliere l’opportunità, prevista dalla legge, di utilizzare il regime transitorio. La distribuzione straordinaria è di importo elevato; pertanto, la società dichiara di poter procurarsi la disponibilità finanziaria in un arco temporale massimo di 5 anni.
Ebbene, l’Agenzia ritiene che la distribuzione eseguita dopo il 31.12.2022 fuoriesca dal regime transitorio anche se la delibera è adottata tempestivamente prima di tale data.
In altri termini, secondo l’interpretazione fornita, la norma richiederebbe non solo che la delibera sia adottata prima della fine del periodo transitorio (come disciplinato in maniera esplicita), ma anche che entro tale periodo avvenga il pagamento.
La spiegazione che da l’Agenzia è che il legislatore abbia inteso salvaguardare, mediante il ricordato regime transitorio, il regime fiscale degli utili formati in precedenti periodi di imposta, ma solo per un limitato periodo temporale. Tale salvaguardia andrebbe, tuttavia, letta in stretta correlazione con il principio di cassa valevole per l’imputazione a periodo dei dividendi. Tali argomenti porterebbero a concludere che l’applicazione del regime transitorio presuppone il pagamento del dividendo entro la data del 31.12.2022.
È necessario, con l’avvicinarsi della chiusura dell’esercizio 2022, che i soci titolari di partecipazioni qualificate valutino la possibilità di distribuire i dividendi accantonati prodotti prima del 2018 ed assoggettarli parzialmente ad IRPEF, prima della fine del regime transitorio.