Tassa piatta incrementale: a chi può essere applicata e in quali casi
La Legge di Bilancio 2023, n. 197 del 29 dicembre 2022, ha introdotto, per il solo anno 2023, la tassa piatta incrementale, un'imposizione sostitutiva con aliquota al 15% che colpisce la parte incrementale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarata nel 2023 rispetto al maggiore dei redditi del medesimo genere dichiarati nel triennio precedente, aumentato del 5 per cento.
Dal punto di vista soggettivo la tassa piatta incrementale può essere applicata:
- dalle persone fisiche che esercitano attività d'impresa, che sono titolari di reddito d'impresa, a prescindere dal regime contabile adottato, ivi comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, ma limitatamente al titolare dell'impresa stessa. Sono escluse le persone fisiche che applicano il regime forfetario. Per quanto riguarda la partecipazione eventualmente detenuta in società di persone o in società di capitali, affinché la quota di reddito o di perdita imputata per trasparenza al socio dalla società di persone ovvero affinché il dividendo conseguito dal socio della società di capitali possano rientrare nel reddito d'impresa, su cui poi applicare la tassa piatta incrementale, è necessario che tali partecipazioni siano detenute nell'ambito dell'attività d'impresa. A tale proposito, l'Agenzia delle entrate chiarisce che la partecipazione debba risultare dall'inventario o, in mancanza dell'obbligo della sua tenuta, dal registro degli acquisti;
- dalle persone fisiche che esercitano arti o professioni, che conseguono un reddito di cui all'articolo 53, comma 1, del DPR n. 917 del 1986.
In entrambi i casi non è sufficiente, ai fini dell'applicazione della tassa piatta incrementale, la mera titolarità, rispettivamente, di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, ma deve essere presente anche un reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni.
Sono esclusi dal regime agevolato in commento i redditi indicato nella tabella che segue.
Redditi esclusi dalla tassa piatta |
I redditi della società di persone, imputate ai soci in ragione del principio di “trasparenza” aisensi dell’articolo 5, comma 1, del DPR n. 917 del 1986. |
I redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria di cui all’articolo 116 del DPR n. 917 del 1986. |
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I redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del DPR n. 917 del 1986, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del medesimo DPR n. 917, imputati ai singoli associati. |
Attraverso la circolare 18/E del 28 giugno 2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul nuovo regime agevolato, chiarendo, tra le altre, che i soggetti che iniziano l'attività nel 2023 non possono godere dell'imposta sostitutiva in commento venendo a mancare un reddito nel triennio 2020-2022 a cui fare riferimento per determinare l'incremento.
Dal punto di vista oggettivo, la tassa piatta incrementale consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva, con aliquota al 15 per cento, dell'IRPEF e delle relative addizionali sull'incremento di reddito realizzato nell'anno 2023 rispetto al reddito più elevato dichiarato nel triennio dal 2020 al 2022. La base imponibile su cui calcolare l'imposta sostitutiva non può mai essere superiore ad euro 40.000, tenuto in considerazione che la differenza va decurtata di un 5 per cento (c.d. franchigia) del reddito più elevato dichiarato nel predetto triennio (si veda l'esempio riportato nella tabella che segue tratto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate).
Esempio di determinazione della tassa piatta incrementale
Redditi d’impresa e/o di lavoro autonomo 2023 | Euro 100.000 |
Redditi d’impresa e/o di lavoro autonomo 2022 | Euro 80.000 |
Redditi d’impresa e/o di lavoro autonomo 2021 | Euro 70.000 |
Redditi d’impresa e/o di lavoro autonomo 2020 | Euro 60.000 |
Esempio di determinazione della tassa piatta incrementale
Il reddito più elevato del triennio 2020-2022 è quello del 2022 |
Euro 80.000 |
Differenza tra reddito 2023 e reddito più elevato del triennio 2020-2022 (cioè quello del 2022) |
Euro 100.000 - euro 80.000 = euro 20.000 |
Applicazione della franchigia del 5 per cento sul reddito più elevato del triennio 2020-2022 (cioè su quello del 2022) |
Euro 80.000 * 5% = euro 4.000 |
Reddito soggetto alla tassa piatta incrementale del 15% |
Euro 20.000 - euro 4.000 = euro 16.000 |
Reddito relativo al 2023 che va tassato in forma ordinaria con IRPEF e addizionali |
Euro 100.000 - euro 16.000 = euro 84.000 |
Naturalmente nel caso in cui la differenza tra il reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo relativo al 2023 e quello più elevato del triennio 2020-2022 (vanno considerati i redditi dichiarati nelle dichiarazioni dei redditi dei vari anni al netto delle perdite pregresse) fosse superiore ad euro 40.000, tenuto conto anche della franchigia del 5 per cento, l'importo massimo su cui si può beneficiare dell'imposta sostitutiva del 15 per cento è di euro 40.000.
Si ricorda che
- la tassa piatta incrementale trova applicazione per il solo periodo d'imposta 2023;
- nella determinazione degli acconti IRPEF per il 2024 è necessario fare riferimento al reddito 2023 come se la tassa piatta incrementale non ci fosse stata