Tirocini extracurriculari: Regione Lombardia aggiorna la procedura
Regione Lombardia ha aggiornato le FAQ riferite alla gestione dei tirocini extracurriculari, in particolare i tirocini formativi, di orientamento, di inserimento-reinserimento lavorativo, i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, i tirocini rivolti a studenti durante il periodo estivo (come da Deliberazione della Giunta Regionale n. 7763 del 17 gennaio 2018).
Si riportano le novità di maggiore interesse per i datori di lavoro, che assumono il ruolo di “soggetti ospitanti” nell’ambito dei tirocini extracurriculari.
Ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori (art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008). Conseguentemente, in un’azienda in cui sono presenti tirocinanti il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi.
Il soggetto ospitante presso cui sarà attivato il tirocinio dovrà essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro e integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), di cui all’art. 28 del D.lgs. 81/2008, con la sezione per i tirocinanti.
La sezione tirocinanti del DVR deve contenere i dati del tirocinante, le attività che è chiamato a svolgere, le attrezzature utilizzate, la formazione sulla sicurezza fornita, i rischi a cui è esposto e se è prevista la sorveglianza sanitaria (in funzione del livello di rischio a cui è esposto).
Da ultimo, si rammenta che la Legge di Bilancio 2022 ha rafforzato il rispetto integrale della normativa in materia di sicurezza nei confronti dei tirocinanti.
È stato stabilito, infatti, che “il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, rafforzando quanto già previsto dall’art. 2 comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, che equipara il tirocinante alla figura del lavoratore.
Una sezione importante delle FAQ è stata dedicata allo svolgimento del tirocinio in modalità smart working.
In particolare, la Regione Lombardia ha chiarito la possibilità dello svolgimento del tirocinio extracurriculare in modalità smart working purché l’esperienza formativa avvenga almeno in parte in presenza presso i locali aziendali.
È, infatti, esclusa la possibilità di attivare tirocini extracurriculari che prevedano lo svolgimento delle attività esclusivamente in modalità agile (smart working). Tale precisazione ha valore a partire dalla data di pubblicazione della nota sopra richiamata e, dunque, a decorrere dal 3 novembre 2022. Pertanto, i tirocini avviati precedentemente seguiranno le indicazioni e le modalità di svolgimento contenute all’interno del PFI già redatto.
In caso di svolgimento del tirocinio in modalità “mista” è obbligatorio per il tirocinante indicare un domicilio in Lombardia per i giorni di attività in presenza, questo al fine di garantire la necessaria reperibilità del tirocinante e conseguire eventuali controlli da parte dei competenti organi ispettivi.
Per quanto riguarda il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro, in data 4 novembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha incontrato i rappresentanti delle sigle sindacali e datoriali per discutere del tema salute e sicurezza dul lavoro. Tuttavia, anche a seguito dell’incontro, non si registra una proroga ufficiale del Protocollo condiviso, così come non si ravvisa alcuna conferma di scadenza di applicazione del Protocollo tramite provvedimento.
Pertanto, è consigliato proseguire con l’applicazione del Protocollo anche dopo il 31 ottobre 2022 e fino alla fine dell’anno in corso, salvo modifiche e /o aggiornamenti, benché al riguardo rimanga la caratteristica della volontarietà del datore di lavoro, nel rispetto del principio di precauzione di cui all’art. 2087 c.c.