Cessione dei crediti: prevista la quarta cessione nell'iter di conversione del Decreto Energia

La disposizione attende la definitiva approvazione da parte del Senato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

 
edilizia euro (2)

In sede di conversione del Decreto Legge n. 17 del 1 marzo 2022 sono stati approvati alcuni emendamenti che incidono sulla disciplina della cessione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 121 D.L. 34/2020.

La disposizione, prevista nel testo sul quale il Governo ha posto la fiducia, è contenuta nel nuovo articolo 29-bis ed attende la definitiva approvazione da parte del Senato e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Con la modifica approvata da un ramo del Parlamento il quadro dell’opzione sconto/cessione si “arricchisce”, a decorrere dalle comunicazioni di opzione trasmesse all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022, di una ulteriore cessione (la quarta) che può essere effettuata:

  • esclusivamente dalla banca che ha esaurito, per un determinato credito, il numero dei passaggi (il secondo e terzo);
  • nei confronti di soggetti con cui la stessa banca ha stipulato un contratto di conto corrente.

Pertanto, nel caso di sconto in fattura, il fornitore può cedere il credito d’imposta ad un qualunque soggetto (banche comprese); successivamente possono intervenire due ulteriori cessioni esclusivamente a favore di soggetti vigilati (banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione); esaurite le cessioni ammesse, (solo) le banche possono effettuare un’ulteriore cessione esclusivamente verso soggetti con cui le stesse hanno stipulato un contratto di conto corrente.

L’applicazione alle comunicazioni di opzione trasmesse dal 1 maggio 2022, ovviamente, implica l’attribuzione del codice univoco (che, ai sensi dell’articolo 121, comma 1-quater, ha la medesima decorrenza).

Il medesimo emendamento ha, altresì, previsto una proroga al 15 ottobre 2022 del termine di trasmissione delle comunicazioni di opzione per sconto/cessione delle detrazioni relative a spese sostenute nel 2021 dai soggetti titolari di partita IVA o per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite a spese sostenute dagli stessi soggetti nel 2020. Con tale proroga (per la quale si attende la definitiva approvazione), viene concesso un maggior periodo di tempo (dal 29 aprile al 15 ottobre 2022) ai titolari di partita IVA per esercitare le opzioni, prima di effettuare un utilizzo diretto in detrazione nella dichiarazione dei redditi da presentare entro il 30 novembre 2022.

All’entrata in vigore della disposizione seguirà un aggiornamento in merito.

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