Sollecitata la modifica del Jobs Act sulla tutela in caso di licenziamento
Con sentenza n. 183 del 22 luglio 2022, la Corte Costituzionale ha affrontato la problematica della legittimità costituzionale dell’articolo 9 del D.lgs 23/2015 ("Jobs Act") che prevede, in caso di licenziamento illegittimo intimato da un’impresa con meno di 16 dipendenti, l’indennizzo economico contenuto nel minimo di 3 al massimo di 6 mensilità, pertanto significativamente inferiore rispetto la sanzione economica prevista per le aziende di dimensioni superiori, compresa tra le 6 e le 36 mensilità.
Più precisamente la Corte è stata chiamata dal Tribunale di Roma a valutare se il requisito dimensionale (ovvero il numero di dipendenti impiegati) sia ancora determinante per individuare le reali dimensioni di un’impresa, e dall’altro se lo “scarto” tra quel minimo e quel massimo consente al giudice di applicare al caso concreto una sanzione adeguata e dissuasiva.
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, ma con motivazioni che meritano di essere evidenziate, anche per il monito che recano per il legislatore.
La Corte Costituzionale ha anzitutto osservato come l’esiguità dell’intervallo tra l’importo minimo di 3 mensilità e quello massimo di 6 mensilità vanifica l’esigenza di adeguare l’importo sanzionatorio alle specificità di ogni singola vicenda, nella prospettiva di un congruo ristoro e di un’efficace deterrenza in ipotesi di licenziamento illegittimo.
Evidenzia altresì la Corte Costituzionale che il numero dei dipendenti è un criterio che non rispecchia di per sé l’effettiva forza economica del datore di lavoro; anzi, in un quadro dominato dall’incessante evoluzione della tecnologia e dalla trasformazione dei processi produttivi, al contenuto numero di occupati possono fare riscontro cospicui investimenti in capitali e un consistente volume di affari. Continua la Corte Costituzionale riferendo che il criterio incentrato sul solo numero di occupati non risponde all’esigenza di non gravare di costi sproporzionati realtà produttive ed organizzative che siano effettivamente inidonee a sostenerli.
Conclude dunque la Corte Costituzionale evidenziando come un sistema siffatto non attua quell’equilibrato componimento tra i contrapposti interessi, che rappresenta la funzione primaria di un’efficace tutela indennitaria contro i licenziamenti illegittimi.
La Corte Costituzionale ha pertanto evidenziato la necessità che l’ordinamento si doti di rimedi adeguati per i licenziamenti illegittimi intimati dai datori di lavoro di piccole dimensioni che non si appiattisca sul requisito del numero di dipendenti occupati ma che si raccordi invece alle differenze tra le varie realtà organizzative e ai contesti economici diversificati in cui esse operano.