Crediti d'imposta e PNRR Transizione 4.0: la guida per le imprese
Al fine di supportare e incentivare gli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese italiane, così come emerge dalla relazione illustrativa della Legge di Bilancio 2022, sono stati di fatto prorogati fino all’anno 2025, e rimodulati con aliquote decrescenti negli anni, gli incentivi fiscali in tema di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali in chiave Transizione 4.0.
Queste agevolazioni tendono ad incentivare le imprese ad investire maggiormente in questi campi affinché migliorino sia la propria produttività che la competitività in un mercato sempre più globale.
Si rivolgono a tutte le imprese residenti sul territorio nazionale indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal sistema contabile adottato che acquistano beni strumentali nuovi a titolo di proprietà, in leasing, realizzati in economia o mediante appalto. Sono invece escluse le imprese in stato di liquidazione, fallimento o con procedura concorsuali avviate e quelle che non si trovano in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.
Gli investimenti sono classificati in diverse categorie:
- Beni materiali strumentali 4.0
- Ricerca e Sviluppo
- Innovazione tecnoclogica
- Innovazione 4.0 e green
- Design e ideazione estetica
- Beni immateriali e materiali c.d. “ordinari”
Nessuna proroga e/o rimodulazione del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali non 4.0. Resta pertanto l’ultima chance l’anno 2022 [1] di usufruire dell’aliquota pari al 6% per investimenti non superiori a 2 mln di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile dall’anno dell’interconnessione del bene direttamente in compensazione nel modello F24 in un'unica soluzione per aziende con ricavi inferiori a 5 mln di euro, se superiore in 3 quote annuali di pari importo.
Crediti d’imposta per acquisto di beni immateriali definiti 4.0 e rientrante nell’allegato b della Legge 232 del 2016. L’aliquota è pari al 20% per gli anni 20221 e 2023 per investimenti fino ad 1 mln di euro. Per l’anno 2024 il beneficio si riduce prima al 15% per poi passare al 10% per l’anno 2025 lasciando i limiti d’investimento fissati ad 1 mln di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile dall’anno dell’interconnessione del bene direttamente in compensazione nel modello F24 in 3 quote annuali di pari importo.
Crediti d’imposta per acquisto di beni materiali definiti 4.0 e rientrante nell’allegato A alla Legge 232 del 2016. L’aliquota per l’anno 20221 è pari al 40% per investimenti fino a 2,5 mln di euro; 20% tra 2,5 e 10 mln di euro; 10% tra 10 e 20 mln di euro.
Negli anni successivi, 2023-24-25, il beneficio è rimodulato dimezzando le aliquote al 20%....10%....5%....lasciando i limiti di spesa invariati. Il credito d’imposta è utilizzabile dall’anno dell’interconnessione del bene direttamente in compensazione nel modello F24 in 3 quote annuali di pari importo.
Per poter utilizzare il credito d’imposta, limitatamente agli investimenti 4.0, è necessario:
- per investimenti superiore a 300.000 euro una perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato al fine di certificare che il bene acquistato rientri tra quelli elencati nell’allegato A o B della Legge 232 del 2016; per investimenti inferiori a 300.000 euro è sufficiente un’autodichiarazione resa del legale rappresentante;
- interconnessione del bene, (collaudo, istallazione, implementazione nel ciclo produttivo);
- comunicazione dati al MISE per l’investimento perfezionato;
- evidenza riferimento normativo in fattura di acquisto che si tratta di un bene agevolabile.
Sono esclusi, in generale:
- beni “usati”, a qualunque titolo utilizzati;
- per effetto del requisito della territorialità, i beni destinati a strutture produttive all’estero;
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 co. 1 del TUIR (automobili e autocarvan);
- i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5% (piano di ammortamento superiore a 15 anni);
- fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015 (condotte, materiale rotabile, aerei);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Ricerca e Sviluppo
Il credito d’imposta R&S è l’unico per il quale è stato previsto un orizzonte temporale fino al 2031, con aliquota per l’anno 2022 pari al 20% per investimenti fino a 4 mln di euro, per poi dimezzarla al 10% dal 2023 al 2031 per investimenti fino ad un massimo di 5 mln di euro.
Definizione di R&S: Research and experimental development (R&D) comprise creative and systematic work undertaken in order to increase the stock of knowledge – including knowledge of humankind, culture and society – and to devise new applications of available knowledge [2].
Sono considerate attività di R&S ammissibili le attività di ricerca fondamentale, industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico.
Le attività agevolabili sono:
- ricerca di base: è un lavoro sperimentale o teorico intrapreso principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, senza alcuna particolare applicazione o utilizzo in vista;
- ricerca applicata: è anch’essa un'indagine originale intrapresa al fine di acquisire nuove conoscenze ma, tuttavia, orientata principalmente verso uno scopo o un obiettivo specifico e pratico;
- ricerca sperimentale: è un lavoro sistematico, che si basa sulle conoscenze acquisite dalla ricerca e dall'esperienza pratica e produce conoscenze aggiuntive, diretto a produrre nuovi prodotti o processi o a migliorare prodotti o processi esistenti.
Le spese ammissibili sono:
- spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c);
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti lettera c).
La compatibilità alle linee guida riportate nel Manuale di Frascati deve essere valutata in modo concreto e non astratto. Inoltre, la relativa riconducibilità alla prassi internazionalmente riconosciuta dovrà essere adeguatamente ed opportunamente argomentata.
Il credito d’imposta per investimenti in Innovazione tecnologica è pari al 10% per gli anni 2022 e 2023 per poi dimezzarsi al 5% per gli anni 2024 e 2025 con limite di spesa pari a 2 mln di euro.
Definizione di Innovazione Tecnologica: An innovation is a new or improved product or process (or combination thereof) that differs significantly from the unit’s previous products or processes and that has been made available to potential users (product) or brought into use by the unit (process) [3].
Sono considerate attività di innovazione se rispondono ai seguenti requisiti:
- la novità deve giungere sul mercato: ogni nuovo oggetto o processo che rimane a livello di prototipo non è da considerare una innovazione ma piuttosto un “invenzione”. L’innovazione ha luogo nel momento in cui il dispositivo è per la prima volta oggetto di transazione sul mercato;
- la novità deve implicare un miglioramento: vi possono essere novità rispetto a situazioni precedenti che non comportano benefici. L’innovazione è invece solo associata a quei cambiamenti che inducono miglioramenti sia nel prodotto sia nelle prestazioni avvicinandoci sempre più ai bisogni dell’utilizzatore.
Esistono diversi tipi di innovazione classificabili e un'azienda può posizionare la propria innovazione in diverse categorie.
Il Manuale di Oslo suddivide l’innovazione in quattro tipologie: innovazione di prodotto; innovazione di processo; innovazione di marketing; innovazione organizzativa.
Sono a loro volta classificabili rispetto:
- l'area di applicazione [4]: prodotto/servizi, processi, tecnologie, mercati, etc;
- la causa ed effetto [5]: innovazione di base, primaria, indotta;
- il livello di innovatività [6]: incrementale, radicale;
- alle strategie messe in atto dall’azienda [7]: innovazione aperta e chiusa e innovazione sostenibile e dirompente.
Innovazione 4.0 e green
Il credito d’imposta per investimenti in Innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e green è pari al 15% per l’anno 2022 con un limite di spesa pari a 2 mln di euro; pari al 10% per l’anno 2023 ed al 5% per gli anni 2024 e 2025 con un limite di spesa pari a 4 mln di euro
Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore.
Volendo riportare alcuni esempi:
- l’introduzione di soluzioni che consentano un’integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un’architettura aziendale (c.d. digital service backbone), in grado di garantire, tramite l’implementazione di un modello di dati comune e il supporto di diversi protocolli e interfacce, l’interconnessione trasparente, sicura ed affidabile dei diversi dispositivi hardware (quali, ad esempio, celle robotizzate e Controllori Logici Programmabili) e delle applicazioni software (quali, ad esempio, Mes e Scada);
- l’introduzione di soluzioni che consentano il miglioramento della gestione operativa della produzione mediante ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle attività, gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature, allo scopo ad esempio di migliorare l’utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di consegna;
- l’introduzione di soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (c.d. KPI), attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo;
- l’introduzione di soluzioni che implichino possibilità di funzioni real time remote di telediagnosi, teleassistenza, tele manutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili on demand (in qualsiasi momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile nonché soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working);
Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare [8].
A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di transizione ecologica:
- la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l’impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign);
- la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali;
- l’introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all’interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);
Le spese ammissibili per interventi di innovazione tecnologica, digitale e transazione energetica sono:
- spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo;
- spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;
- quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c);
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30 % dei costi dei contratti lettera c).
Design e ideazione estetica
Il credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica, design e ideazione estetica è pari al 10% per gli anni 2022 e 2023 per poi dimezzarsi al 5% per gli anni 2024 e 2025 con limite di spesa pari a 2 mln di euro.
Si considerano attività di innovazione per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica.
Per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d’imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d’imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
Le spese ammissibili sono:
- spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta;
- quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;
- spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nell’ attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta.
Al fine del riconoscimento del credito d’imposta bisogna ottemperare ad alcuni oneri documentali
- la certificazione della documentazione contabile
- la relazione tecnica asservata
- la Comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico (Mise)
- Certificazione della documentazione contabile
L’articolo 1, comma 205, della legge 160/2019 prevede che ai fini del riconoscimento del credito di imposta le imprese devono essere in possesso di un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in cui deve essere attestato l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile (sulle modalità di effettuazione dei controlli, circolare del 15 febbraio 2019, numero 38584 del Mise e circolare del 10 aprile 2019, numero 8/E dell’agenzia delle Entrate). Entro 120 data chiusura esercizio. Circ.5/E/2016 par. 7 e 8); circolare 13/E/2017 (paragrafo 4.9).
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. La certificazione assume valenza sostanziale per l’utilizzo del credito. In tal senso nell’articolo 1, comma 204, della legge 160/2019 si prevede che il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. Di conseguenza, il credito può essere compensato solo dopo l’avvenuta certificazione.
- Relazione tecnica asseverata
Il secondo adempimento previsto dalla norma è indicato nell’articolo 1, comma 206 della legge 160/2019, dove si prevede che ai fini dei successivi controlli le imprese beneficiarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
La relazione va predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.
- Comunicazione al ministero dello Sviluppo economico (Mise)
Infine, nel secondo periodo dell’articolo 1, comma 204, della legge 160/2019 è previsto che le imprese che si avvalgono del credito di imposta effettuino una comunicazione al Mise con la finalità di consentire al ministero di acquisire le informazioni per l’andamento dell’agevolazione. Il Mise, con il decreto del 6 ottobre 2021, ha pubblicato i modelli di comunicazione, prevedendo che per i crediti relativi al periodo di imposta 2021 e successivi, la comunicazione vada presentata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Il credito maturato non può essere ceduto o trasferito neanche all'interno del consolidato fiscale, non è soggetto ai limiti di cui utilizzo e di compensazione, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ed infine non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, Ires, Irap, né ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del Tuir.
Tabella riepilogativa
Crediti d'imposta | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Dal 2026 al 2031 |
Beni "generici" |
6%, max 2 mln |
- | - | - | - |
Beni immateriali 4.0 (all.B) | 20%, max 1 mln | 20%, max 1 mln | 15%, max 1 mln | 10%, max 1 mln | - |
Beni materiali 4.0 (all. A) | 40%, fino a 2,5 mln 20%, fino a 10 mln 10%, oltre i 10 mln |
20%, fino a 2,5 mln 10%, fino a 10 mln 5%, oltre i 10 mln |
20%, fino a 2,5 mln 10%, fino a 10 mln 5%, oltre i 10 mln |
20%, fino a 2,5 mln 10%, fino a 10 mln 5%, oltre i 10 mln |
- |
Ricerca e Sviluppo | 20%, max 4 mln | 10%, max 5 mln | 10%, max 5 mln | 10%, max 5 mln | 10%, max 5 mln |
Innovazione tecnologica | 10%, max 2 mln | 10%, max 2 mln | 5%, max 2 mln | 5%, max 2 mln | - |
Innovazione 4.0 e green | 15%, max 2 mln | 10%, max 4 mln | 5%, max 4 mln | 5%, max 4 mln | - |
Design e ideazione estetica | 10%, max 2 mln | 10%, max 2 mln | 5%, max 2 mln | 5%, max 2 mln | - |
Note
[1] Periodo “cuscinetto” di 6 mesi, fino al 30 giugno di ogni anno è possibile beneficiare dell’aliquota dell’anno precedente, in molti casi più vantaggiosa, a determinate condizioni legate all’ordine ed al pagamento di eventuali acconti.
[2] Cfr: Frascati Manual 2015 (OECD)
[3] Cfr: Olso Manual 2018 (OECD)
[4] Innovazione di competenze e/o di partnership; di tecnologia; di design; di prodotto; di processo; di mercato; di business a 360°;
[5] Primaria: nuova conoscenza, nuova metodologia, nuova tecnologia che, se combinate in modo opportuno, generano altra innovazione definita indotta. Indotta o secondaria: è costituita da una nuova variabile di business (nuovi prodotti, nuovi processi, nuovi mercati), generata dall'adozione di un'altra innovazione (primaria) che determina: miglioramenti nelle caratteristiche almeno di una delle variabili del business esistente; la nascita di una nuova variabile di business almeno, una delle due condizioni:
[6] Incrementali o marginali: che comportano un sensibile miglioramento rispetto a prodotti/processi/servizi esistenti.
[7] Aperta: prevede la possibilità di acquisire dall'esterno le tecnologie necessarie ma anche brevettare quelle che, pur essendo state sviluppate all'interno, non trovano applicazione nelle attività dell'azienda.
Chiusa: l’azienda sviluppa da sè i propri servizi per l’innovazione per lanciarli per prima nel mercato diventandone così leader anche investendo in R&S brevettando le proprie scoperte.
Dirompente: si ha quando le innovazioni migliorano un prodotto o un servizio in un modo che il mercato non si aspetta.
Sostenibile: si ha quando i prodotti migliori permettono di ottenere un margine di profitto maggiore.
[8] Cfr Commissione Europea (COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020
Michele Esposito - Commercialista