Il nuovo credito d'imposta "Transizione 5.0": beneficiari, interventi agevolabili, misure, procedura e utilizzo
L'art. 38 del Decreto Legge 19/2024 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" introduce un nuovo credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Un decreto di prossima emanazione illustrerà le disposizioni attuative.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese del territorio nazionale, indipendentemente dalla loro struttura legale, settore di attività, dimensione e regime fiscale. L'ottenimento dei benefici è vincolato al rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro specifiche per ogni settore e al regolare pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono agevolabili gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025, in strutture produttive ubicate in Italia, in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui agli Allegati A e B alla legge 232/2016 (cosiddetti beni "4.0"), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che tramite gli stessi si consegua complessivamente:
- una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%;
ovvero, alternativamente
- una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure, differenziate per scaglione di investimento e a seconda della percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione.
Importo investimento | Credito d'imposta Transizione 5.0 | ||
Riduzione consumi energetici dal 3% al 6% (struttura produttiva) ovvero dal 6% al 10% (processi) | Riduzione consumi energetici dal 6% al 10% (struttura produttia) ovvero dal 10% al 15% (processi) |
Riduzione consumi energetici superiore al 10% (struttura produttia) ovvero superiore al 15% (processi) | |
Fino a 2.500.000 euro | 35% | 40% | 45% |
Superiore a 2.500.000 euro fino a 10.000.000 euro | 15% | 20% | 25% |
Superiore a 10.000.000 fino a 50.000.000 euro | 5% | 10% | 15% |
Il limite massimo dei costi ammissibili è pari a 50.000.000 euro per ciascun anno. |
Va considerato che:
- per gli investimenti in leasing rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni;
- per gli investimenti in beni di cui alla Tabella B utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, rileva anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
Di seguito i passaggi per accedere all'agevolazione.
- Le imprese devono presentare, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici spa (GSE) le certificazioni "tecniche", unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
- Il GSE, previa verfica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto.
- Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità che saranno definite con DM. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.
- L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione "ex post".
- Il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile.
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente attestanti:
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati;
- ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Va inoltre considerato che:
- le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene devono riportare l’espresso riferimento alla disposizione agevolativa in esame. A tal fine può essere, ad esempio, utilizzata la seguente dicitura:
“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 38, DL n. 19/2024”, - l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da un’apposita certifcazione rilasciata:
- dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- da un Revisore legale / società di revisione legale, per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti.
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24:
- decorsi 5 giorni dalla trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte del GSE, dell’elenco delle
imprese beneficiarie;
- entro il 31.12.2025.
Il credito non utilizzato entro il 31.12.2025 è riportabile in avanti e utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.