Fatture elettroniche: nuove specifiche tecniche dal 1° febbraio 2024
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le nuove Specifiche tecniche (ver. 1.8) della fatturazione elettronica, utilizzabili dal prossimo 1° febbraio 2024.
Le modifche, rispetto alla versione precedente (ver. 1.7.1), riguardano la compilazione della fattura elettronica da parte:
- dei produttori agricoli che applicano il regime IVA speciale di cui all’art. 34, DPR n. 633/72;
- dei fornitori per le operazioni non imponibili IVA in presenza della dichiarazione d’intento rilasciata da un esportatore abituale;
- dell’acquirente / committente italiano che ha ricevuto una fattura cartacea con IVA da un cedente / fornitore sammarinese, identificato in Italia, che ha erroneamente utilizzato la partita IVA italiana.
Si segnala inoltre che, nell’ambito dei dati anagrafici dell’acquirente / committente per il quale è stata indicata la partita IVA, in sede di controllo, per i soggetti italiani (codice Paese “IT”), il Sistema verifica la presenza in Anagrafe Tributaria della partita IVA (non del codice fiscale come previsto in precedenza).
In applicazione delle misure finalizzate alla ricerca dei “falsi esportatori”, nella fattura relativa ad operazioni non imponibili IVA in quanto effettuate nei confronti di un esportatore abituale che ha rilasciato la dichiarazione d’intento ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, oltre ai consueti dati:
- nel campo “TipoDato” va indicato “INTENTO”;
- nel campo “RiferimentoData” va riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate riportante il numero di protocollo della dichiarazione d’intento;
- nel campo “RiferimentoTesto” va riportato:
- il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento;
- il progressivo della dichiarazione d’intento.
I due dati vanno indicati nel predetto campo separati dal segno “-” oppure “/”.
Le Specifche tecniche prevedono ora che, se la dichiarazione d’intento indicata in fattura risulta invalidata, il file fattura viene scartato con codice errore “00477.
Come sopra accennato, in sede di controllo, nell’ambito dei dati anagrafici del destinatario della fattura (acquirente / committente), in caso di indicazione della partita IVA di quest’ultimo, il Sistema verifica la presenza in Anagrafe Tributaria di tale numero quale partita IVA (non quale codice fiscale come previsto in precedenza).
Conseguentemente, se il numero indicato non risulta presente tra le partite IVA registrate in Anagrafe Tributaria, il file fattura viene scartato con codice errore “00305”.
Con riferimento alle fatture cartacee con addebito dell’IVA emesse da un cedente / prestatore sammarinese ad un acquirente / committente italiano, per le quali l’acquirente / committente italiano predispone e invia a SdI un Tipo Documento TD28 per assolvere l’esterometro, le Specifche tecniche precisano ora che:
- nel campo “Numero” è consigliabile utilizzare una numerazione progressiva scelta dal mittente (ad esempio, il protocollo del registro acquisti);
- nel campo “DatiFattureCollegate” va indicato il numero e la data della fattura cartacea originale emessa dal fornitore sammarinese.
Le nuove Specifche tecniche prevedono inoltre che il Tipo Documento TD28 può essere utilizzato per assolvere l’esterometro anche nel caso previsto dell’art. 6, comma 9-bis.1, D.Lgs. n. 471/97, in cui l’acquirente / committente italiano, anzichè ricevere una fattura senza IVA in applicazione del reverse charge, riceva una fattura cartacea con addebito dell’imposta da parte di un fornitore sammarinese, identificato in Italia, che ha erroneamente utilizzato la propria partita IVA italiana.
In tal caso, ai fini della compilazione, è specifcato che:
- nei campi riservati al cedente / prestatore vanno indicati i dati relativi all’operatore sammarinese (non quelli della posizione IVA italiana erroneamente riportati nella fattura cartacea);
- nel campo “DatiFattureCollegate” va indicato il numero e la data della fattura cartacea originale emessa dal fornitore sammarinese;
- l’imponibile e l’imposta vanno indicati come risultanti nella fattura cartacea ricevuta.