Flat tax incrementale 2024: chi può beneficiarne e determinazione del reddito

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto, a favore delle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, un regime agevolato (opzionale) in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un’imposta sostitutiva del 15%, la cosiddetta “Flat tax incrementale”.
Si tratta in pratica di una “tassa piatta” applicabile sulla quota di reddito d’impresa / lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.
Con la Circolare 28.6.2023, n. 18/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito all’agevolazione in esame con riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi.
Possono accedere al regime in esame (solo per il 2023) i seguenti soggetti:
- persone fisiche esercenti attività d’impresa, a prescindere dal regime contabile adottato;
- imprenditori agricoli individuali di cui agli artt. 56, comma 5 e 56-bis, TUIR limitatamente ai redditi d’impresa da indicare nel quadro RD del mod. REDDITI PF;
- imprese familiari / aziende coniugali non gestite in forma societaria, limitatamente al titolare dell’impresa stessa;
- lavoratori autonomi.
Considerato che, al fine dell’accesso al regime agevolato, non è sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa / lavoro autonomo, sono esclusi dal regime in esame
- i redditi prodotti dalle società di persone / capitali “trasparenti” imputati ai soci;
- i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata imputati ai singoli associati;
- i contribuenti forfetari, fatto salvo il caso di fuoriuscita dal regime nel 2023 per il superamento del limite dei ricavi / compensi di € 100.000 nel corso dell’anno. Diversamente, l’applicazione del regime in esame non è preclusa nel caso in cui in uno / più anni del triennio 2020-2022 il contribuente abbia adottato il regime forfetario / dei minimi. In tal caso il relativo reddito (desumibile dal quadro LM) va considerato per la verifica del maggior reddito del triennio;
- i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2023, considerata l’impossibilità di determinare l’incremento reddituale in assenza dei dati relativi al triennio precedente.
L’Agenzia delle Entrate, nella citata Circolare n. 18/E ha inoltre chiarito che non è necessario che l’attività sia stata esercitata per l’intero triennio 2020-2022, ritenendo che:
- possono accedere all’agevolazione in esame i soggetti che hanno esercitato l’attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento;
- in caso di inizio dell’attività successivamente all’1.1.2020, il raffronto per individuare il maggior reddito va fatto:
- ragguagliando all’intero anno il reddito derivante dall’attività esercitata per una frazione dell’anno;
- confrontando il predetto dato con i redditi del triennio.
Per determinare la quota assoggettata alla “Flat tax incrementale” è necessario:
- individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;
- individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022 e maggiorare tale importo della c.d. franchigia del 5%;
- calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il maggior reddito incrementato.
In caso di reddito negativo, la perdita è irrilevante e quindi, in presenza di un parametro di confronto rispetto al 2023 negativo, l’intero reddito 2023 risulta agevolato (nel limite massimo di € 40.000).
La differenza tra reddito 2023 e maggior reddito incrementato, nel limite di € 40.000, costituisce la quota di reddito assoggettabile all’imposta sostitutiva del 15%.
Il debito della flat tax non può essere rateizzato.