Formazione addetti antincendio: cosa è cambiato per le imprese

Dal 4 ottobre 2022 è entrato in vigore il decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021 (Decreto GSA - Gestione Sicurezza Antincendio), con i nuovi criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.
Il Decreto, che sostituisce in parte il DM 10 marzo 1998, disciplina le attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, come definiti dall'art. 62 del D.lgs 9 aprile 2008, e dettaglia i contenuti minimi relativi ai corsi di formazione obbligatoria (Allegato III).
- Sono cambiate le classificazioni di rischio delle imprese e la durata/modalità di svolgimento dei corsi.
- È stata introdotta la prova pratica per il precedente Rischio Basso e sono state rese obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.
- L’aggiornamento è diventato quinquennale e prevede sempre una parte pratica.
- L'informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.
Vecchia denominazione |
Nuova denominazione Formazione antincencio |
Descrizione rischio in azienda |
Formazione base | Formazione aggiornamento |
Rischio Basso |
Aziende Livello 1 |
Presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità, probabilità di propagazione di incendio scarsa. |
4 ORE Modulo pratico: 2 ore |
Ogni 5 anni
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Rischio Medio |
Aziende Livello 2 |
Presenza di sostanze infiammabili, probabilità di propagazione di incendio limitata. |
8 ORE Modulo teorico: 5 ore in presenza/videoconferenza Modulo pratico: 3 ore |
Ogni 5 anni
5 ore:
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Rischio Alto |
Aziende Livello 3 |
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16 ORE Modulo teorico: 12 ore in presenza/videoconferenza Modulo pratico: 4 ore |
Ogni 5 anni
8 ore:
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Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione.
Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023).
Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023).