Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 è in vigore: il testo ufficiale pubblicato in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 il nuovo Accordo Stato-Regioni, sancito dalla Conferenza il 17 aprile 2025, "Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008". Il provvedimento è già in vigore. Qui il link del testo in Gazzetta Ufficiale.
Il nuovo Accordo sostituisce, accorpa e supera i precedenti accordi 2011, 2012 e 2016, offrendo un quadro unitario e aggiornato per tutte le figure coinvolte nella formazione per la sicurezza in azienda: lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro, RSPP, coordinatori, operatori attrezzature, addetti.
Con il nuovo Accordo la formazione diventa pertinente al contesto lavorativo e la progettazione formativa assume un valore centrale, da documentare in modo tracciabile, come parte integrante del sistema di prevenzione aziendale.
Il nuovo Accordo, garantirà:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
- il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Riassumiamo di seguito la sintesi delle principali novità contenute nel nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.
Il nuovo Accordo prevede le seguenti modalità di erogazione della formazione:
- in presenza fisica,
- in videoconferenza sincrona,
- in e-learning.
La formazione dei lavoratori
La formazione generale e la formazione specifica del lavoratore in termini di durata rimangono confermate rispetto al precedente Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. L’Accordo Stato-Regioni 2025 ribadisce che ogni piano formativo deve partire dall’analisi dei rischi contenuta nel DVR.
La formazione specifica dei lavoratori deve essere strettamente connessa ai pericoli e ai rischi presenti nelle mansioni, alle misure di prevenzione e protezione già in atto e deve essere pertinente al contesto lavorativo settoriale, per gruppi omogenei.
Il DVR diventa il primo strumento di progettazione, da cui derivare i contenuti dei corsi, la loro articolazione, durata e modalità di erogazione. Questo approccio garantisce maggiore efficacia formativa, maggiore coinvolgimento dei lavoratori e maggiore coerenza rispetto alle reali condizioni operative.
La durata della formazione generale resta di 4 ore e la formazione specifica di
- 4 ore per le aziende dei settori di rischio basso
- 8 ore per le aziende dei settori di rischio medio
- 12 ore per le aziende dei settori di rischio alto
Rimane valida la previsione secondo la quale, a prescindere dal settore di appartenenza, i lavoratori che non svolgono mansioni che comportino la loro presenza anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il basso rischio con le relative modalità di erogazione.
Anche per i corsi di aggiornamento non sono previste variazioni: periodicità quinquennale, durata minima 6 ore.
Il corso per preposti, con contenuti giuridici, gestionali, organizzativi e per la valutazione, controllo e comunicazioni relative alle situazioni di rischio, avrà la durata minima di 12 ore (era 8) e non prevede la possibilità di erogazione in e-learning ma solo in presenza e in videoconferenza sincrona. La periodicità dell'aggiornamento sarà di 2 anni (era 5) con durata minima di 6 ore.
Come già previsto, il corso per i preposti potrà essere frequentato previo il superamento della formazione generale e specifica dei lavoratori.
L’aggiornamento dei corsi preposti erogati da più di 2 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo devono essere ottemperati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso.
La formazione dei dirigenti sarà di 12 ore (era 16), ma prevede un modulo aggiuntivo "cantieri" di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.
Resta invariata la periodicità di 5 anni per l'aggiornamento con durata minima di 6 ore.
Il nuovo Accordo prevede un nuovo corso di formazione per i datori di lavoro della durata di 16 ore (una parte di carattere normativo, l'altra gestionale) a cui si aggiunge un modulo "cantieri" di 6 ore come previsto per il corso per dirigenti.
La periodicità dell'aggiornamento è quinquennale con durata minima di 6 ore.
Il percorso formativo può essere svolto in e-learning (oltre che in presenza o videoconferenza).
I Datori di Lavoro devono concludere il corso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
Se il datore di lavoro, dopo aver frequentato il nuovo corso per datori di lavoro, intende anche svolgere il ruolo di RSPP dovrà seguire
- un modulo comune di 8 ore valido per tutti i settori
- ulteriori moduli specifici per alcuni settori
- 12 ore (settore pesca),
- 16 ore altri settori..
Per la formazione base non è prevista la modalità di erogazione in e-learning.
L'aggiornamento sarà di 8 ore ogni 5 anni per tutte le classi di rischio e potrà essere erogata in presenza, videoconferenza o e-learning.
Non ci sono differenze significative per gli RSPP e ASPP: rimane la struttura con tre moduli (A e B valido per tutti), C necessario per i responsabili. Resta invariato l'obbligo di aggiornamento ogni 5 anni di 40 ore (RSPP) e 20 ore (ASPP).
L'Accordo non introduce variazioni per la formazione di CSP (Coordinatore Sicurezza Progettazione) e CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione), due figure nei cantieri temporanei e mobili che si interpongono tra committente, progettisti e imprese esecutrici. Il corso è di 120 ore, l'aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni.
Importanti e attese novità di questo nuovo Accordo riguardano la durata e i contenuti del corso per coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (ASIC). Il corso dovrebbe avere la durata minima di 12 ore e i contenuti riguarderanno parte teorica (normativa) e pratica. La modalità di erogazione è solo in presenza.
I docenti dovranno avere esperienza documentata almeno triennale.
Per l'aggiornamento si prevede una periodicità quinquennale con durata minima di 4 ore, da svolgere in presenza.
Per i corsi relativi alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori non ci sono grandi variazioni.
La novità è rappresentata dall'introduzione di corsi di formazione teorico-pratici anche per i lavoratori addetti alla conduzione delle seguenti attrezzature:
- carriponte: 4 ore di teoria e 6/7 ore di pratica
- caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): 4 ore di teoria e 4 ore di pratica
- macchina agricola raccoglifrutta (CRF): 4 ore di teoria e 4 ore di pratica
La modalità di erogazione è in presenza.
Gli addetti devono concludere il corso di formazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo 2025.
L'aggiornamento è quinquennale con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.
Nel nuovo Accordo scompare anche la previsione per cui i corsi RLS possono essere erogati in e-learning solo se previsto dal CCNL
(indicata nell’Allegato V ASR 7/7/2016, abrogato con l’entrata in vigore del nuovo ASR 17/4/2025).
Corso | Modalità | Ore del corso |
Lavoratori - Formazione generale | - in presenza - videoconferenza eleraning |
4 |
Lavoratori - Formazione specifica Alto rischio |
- in presenza |
12 |
Lavoratori - Formazione specifica Media rischio | - in presenza - videoconferenza |
8 |
Lavoratori - formazione12 specifica Basso rischio12 | - in presenza - videoconferenza - eleraning |
4 |
Dirigenti | - in presenza - videoconferenza - eleraning |
12 |
Preposti | - in presenza - videoconferenza |
12 |
Datore di lavoro Modulo cantieri |
- in presenza - videoconferenza - eleraning |
16 6 |
Datori di lavoro RSPP Modulo integrativo per settori |
- in presenza - videoconferenza |
8 (12/16 ore) |
RSPP/ASPP | - in presenza - videoconferenza - eleraning |
28 (mod. A) 48 (mod. B) 24 (mod. C) |
Coordinatori per la sicurezza | - in presenza - videoconferenza |
120 |
Lavoratori in ambienti confinati e sospetti di inquinamento | - in presenza - videoconferenza (solo parte teorica) |
12 |
Lavoratori che utilizzando attrezzature di lavoro | - in presenza - videoconferenza (solo parte teorica) |
varia rispetto all'attrezzatura |
Corso | Modalità | Ore del corso | Periodicità |
Lavoratori - Formazione specifica | - in presenza - videoconferenza eleraning |
6 | 5 anni a decorrere dalla data di fine corso riportata sull'attestato |
Dirigenti | - in presenza - videoconferenza - eleraning |
6 | 5 anni |
Preposti | - in presenza - videoconferenza |
6 | 2 anni |
Datore di lavoro | - in presenza - videoconferenza - eleraning |
6 |
5 anni In caso di modulo cantieri l'aggiornamento deve riguardare anche le tematiche previste. |
Datori di lavoro RSPP | - in presenza - videoconferenza - e-learning |
6 |
5 anni Le tematiche devono riguardare anche gli argomenti tecnici specifici dei moduli SP frequentati. |
RSPP/ASPP | - in presenza - videoconferenza - eleraning |
40 (RSPP) 20 (ASPP) |
5 anni |
Coordinatori per la sicurezza |
- in presenza |
40 | 5 anni |
Lavoratori in ambienti confinati e sospetti di inquinamento | - in presenza |
4 | 5 anni |
Lavoratori che utilizzando attrezzature di lavoro | - in presenza | 4 1 teoria + 3 pratica |
5 anni |
Si prevede un periodo transitorio di 12 mesi per consentire l’adeguamento dei percorsi formativi alle nuove disposizioni.
Requisiti dei docenti per la formazione sulla sicurezza
Il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce specifiche più rigorose sui requisiti dei docenti che erogano i corsi di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, viene stabilito che i formatori debbano possedere un’esperienza documentata di almeno tre anni nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo requisito si applica a tutti i corsi previsti dall’Accordo, incluse le formazioni destinate a lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, ASPP e operatori di attrezzature di lavoro.
Inoltre, i docenti devono rispettare i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale del 6 marzo 2013, che individua i requisiti minimi per qualificarsi come formatori in materia di sicurezza sul lavoro. Tra questi, oltre all’esperienza professionale, è richiesta una specifica competenza didattica, che può essere dimostrata attraverso il possesso di titoli di studio pertinenti, la partecipazione a corsi di formazione per formatori, l’esperienza diretta di docenza in ambito salute e sicurezza.
Per alcuni corsi specifici, come quelli rivolti agli operatori di attrezzature o ai lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, i docenti devono inoltre dimostrare un'esperienza pratica nel settore e competenze tecniche adeguate.
L'Accordo introduce anche obblighi più stringenti sul monitoraggio della qualità della formazione, prevedendo verifiche periodiche sui docenti e sulle metodologie didattiche adottate, al fine di garantire un livello formativo sempre più efficace e allineato agli aggiornamenti normativi e tecnologici.
Termini da conoscere
- Formazione obbligatoria: formazione prevista dalla normativa per garantire la sicurezza e la salute in azienda. Vai alla voce
- Accordo Stato‑Regioni: intesa normativa che definisce contenuti, durata e modalità della formazione per la sicurezza. Vai alla voce
- Sorveglianza sanitaria: attività medica periodica per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi professionali. Vai alla voce