Come sarà la formazione per la sicurezza sul lavoro: le novità previste dall'Accordo Stato-Regioni

Sono passati più di due anni e mezzo dalla data entro cui doveva essere approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni. Nel giugno 2024, il Ministero del Lavoro ha diffuso la bozza "definitiva" del nuovo Accordo Stato-Regioni, fondamento della formazione obbligatoria per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nonostante sia stata presentata in Conferenza Stato-Regioni il 7 e il 28 novembre 2024, la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è ancora avvenuta, lasciando tutto in sospeso. Questo ritardo rischia di ostacolare l’aggiornamento delle competenze di dirigenti, preposti e datori di lavoro, rallentando l’applicazione di standard più efficaci in materia di prevenzione.
Il nuovo Accordo detterà infatti le nuove linee, gli aggiornamenti, le integrazioni e le modifiche accorpando i precedenti Accordi Stato-Regioni e le altre normative attuative del testo Unico sulla Sicurezza, il D.lgs. n. 81/2008.
La bozza è considerata "definitiva" ma, naturalmente, occorre aspettare la pubblicazione in Gazzetta affinchè le nuove norme siano valide.
L'iter prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevede
- la Consultazione delle parti sociali
- la Trasmissione dell’Accordo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle Regioni.
- l'Assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome,
- e infine la firma dell’Accordo da parte del Segretario e del Presidente della Conferenza permanente.
L'Accordo entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il nuovo Accordo, garantirà:
- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
- il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Riassumiamo di seguito le novità contenute nella "bozza" che, una volta pubblicata con eventuali integrazioni e modifiche, traccerà le modalità, la durata e i requisiti per la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, ASPP e addetti a vario titolo alla sicurezza in azienda.
Il nuovo Accordo prevede le seguenti modalità di erogazione della formazione:
- in presenza fisica,
- in videoconferenza sincrona,
- in elearning.
La formazione dei lavoratori (invariata)
La formazione generale e la formazione specifica del lavoratore in termini di contenuti e durata rimangono invariate rispetto al precedente Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
La durata della formazione generale resta di 4 ore e la formazione specifica di
- 4 ore per le aziende dei settori di rischio basso
- 8 ore per le aziende dei settori di rischio medio
- 12 ore per le aziende dei settori di rischio alto
Rimane valida la previsione secondo la quale, a prescindere dal settore di appartenenza, i lavoratori che non svolgono mansioni che comportino la loro presenza anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il basso rischio con le relative modalità di erogazione.
Anche per i corsi di aggiornamento non sono previste variazioni: periodicità quinquennale, durata minima 6 ore.
Il corso per preposti, con contenuti giuridici, gestionali, organizzativi e per la valutazione, controllo e comunicazioni relative alle situazioni di rischio, avrà la durata minima di 12 ore (era 8) e non prevede in bozza la possibilità di erogazione in elearning ma solo in presenza e in videoconferenza sincrona. La periodicità dell'aggiornamento sarà di 2 anni (era 5) con durata minima di 6 ore.
Come già previsto, il corso per i preposti potrà essere frequentato previo il superamento della formazione generale e specifica dei lavoratori.
Secondo la bozza del nuovo Accordo, la formazione dei dirigenti sarà di 12 ore (era 16), ma prevede un modulo aggiuntivo "cantieri" di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.
Resta invariata la periodicità di 5 anni per l'aggiornamento con durata minima di 6 ore.
Il nuovo Accordo prevede un nuovo corso di formazione per i datori di lavoro della durata di 16 ore (una parte di carattere normativo, l'altra gestionale) a cui si aggiunge un modulo "cantieri" di 6 ore come previsto per il corso per dirigenti.
I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.
La periodicità dell'aggiornamento è quinquennale con durata minima di 6 ore.
Il percorso formativo può essere svolto in elearning (oltre che in presenza o videoconferenza).
Se il datore di lavoro, dopo aver frequentato il nuovo corso per datori di lavoro, intende anche svolgere il ruolo di RSPP dovrà seguire
- un modulo comune di 8 ore valido per tutti i settori
- ulteriori moduli specifici per alcuni settori
- 12 ore (settore pesca),
- 16 ore altri settori.
Per la formazione base non è prevista la modalità di erogazione in elearning.
L'aggiornamento sarà di 8 ore ogni 5 anni per tutte le classi di rischio e potrà essere erogata in presenza, videoconferenza o elearning.
Non ci sono differenze significative per gli RSPP e ASPP: rimane la struttura con tre moduli (A e B valido per tutti), C necessario per i responsabili. Resta invariato l'obbligo di aggiornamento ogni 5 anni di 40 ore (RSPP) e 20 ore (ASPP).
La bozza dell'Accordo non introduce variazioni per la formazione di CSP (Coordinatore Sicurezza Progettazione) e CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione), due figure nei cantieri temporanei e mobili che si interpongono tra committente, progettisti e imprese esecutrici. Il corso è di 120 ore, l'aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni.
Importanti e attese novità di questo nuovo Accordo riguardano la durata e i contenuti del corso per coloro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (ASIC). Il corso dovrebbe avere la durata minima di 12 ore e i contenuti riguarderanno parte teorica (normativa) e pratica. La modalità di erogazione è solo in presenza.
I docenti dovranno avere esperienza documentata almeno triennale.
Per l'aggiornamento si prevede una periodicità quinquennale con durata minima di 4 ore, da svolgere in presenza.
Per i corsi relativi alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori non ci sono grandi variazioni.
La novità è rappresentata dall'introduzione di corsi di formazione teorico-pratici anche per i lavoratori addetti alla conduzione delle seguenti attrezzature:
- carriponte: 4 ore di teoria e 10/11 ore di pratica
- caricatori per la movimentazione di materiali (CMM): 4 ore di teoria e 4 ore di pratica
- macchina agricola raccoglifrutta (CRF): 4 ore di teoria e 4 ore di pratica
La modalità di erogazione è in presenza.
L'aggiornamento è quinquennale con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.
Corso | Modalità | Ore del corso |
Lavoratori - Formazione generale | - in presenza - videoconferenza eleraning |
4 |
Lavoratori - Formazione specifica Alto rischio |
- in presenza |
12 |
Lavoratori - Formazione specifica Media rischio | - in presenza - videoconferenza |
8 |
Lavoratori - formazione12 specifica Basso rischio12 | - in presenza - videoconferenza - eleraning |
4 |
Dirigenti | - in presenza - videoconferenza - eleraning |
12 |
Preposti | - in presenza - videoconferenza |
12 |
Datore di lavoro Modulo cantieri |
- in presenza - videoconferenza - eleraning |
16 6 |
Datori di lavoro RSPP Modulo integrativo per settori |
- in presenza - videoconferenza |
8 (12/16 ore) |
RSPP/ASPP | - in presenza - videoconferenza - eleraning |
28 (mod. A) 48 (mod. B) 24 (mod. C) |
Coordinatori per la sicurezza | - in presenza - videoconferenza |
120 |
Lavoratori in ambienti confinati e sospetti di inquinamento | - in presenza - videoconferenza (solo parte teorica) |
12 |
Lavoratori che utilizzando attrezzature di lavoro | - in presenza - videoconferenza (solo parte teorica) |
varia rispetto all'attrezzatura |
Corso | Modalità | Ore del corso | Periodicità |
Lavoratori - Formazione specifica | - in presenza - videoconferenza eleraning |
6 | 5 anni |
Dirigenti | - in presenza - videoconferenza - eleraning |
6 | 5 anni |
Preposti | - in presenza - videoconferenza |
6 | 2 anni |
Datore di lavoro | - in presenza - videoconferenza - eleraning |
6 |
5 anni |
Datori di lavoro RSPP | - in presenza - videoconferenza - elearning |
6 |
5 anni |
RSPP/ASPP | - in presenza - videoconferenza - eleraning |
40 (RSPP) 20 (ASPP) |
5 anni |
Coordinatori per la sicurezza |
- in presenza |
40 | 5 anni |
Lavoratori in ambienti confinati e sospetti di inquinamento | - in presenza |
4 | 5 anni |
Lavoratori che utilizzando attrezzature di lavoro | - in presenza | 4 | 5 anni |
Requisiti dei docenti per la formazione sulla sicurezza
Il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce specifiche più rigorose sui requisiti dei docenti che erogano i corsi di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, viene stabilito che i formatori debbano possedere un’esperienza documentata di almeno tre anni nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo requisito si applica a tutti i corsi previsti dall’Accordo, incluse le formazioni destinate a lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, ASPP e operatori di attrezzature di lavoro.
Inoltre, i docenti devono rispettare i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale del 6 marzo 2013, che individua i requisiti minimi per qualificarsi come formatori in materia di sicurezza sul lavoro. Tra questi, oltre all’esperienza professionale, è richiesta una specifica competenza didattica, che può essere dimostrata attraverso il possesso di titoli di studio pertinenti, la partecipazione a corsi di formazione per formatori, l’esperienza diretta di docenza in ambito salute e sicurezza.
Per alcuni corsi specifici, come quelli rivolti agli operatori di attrezzature o ai lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, i docenti devono inoltre dimostrare un'esperienza pratica nel settore e competenze tecniche adeguate.
L'Accordo introduce anche obblighi più stringenti sul monitoraggio della qualità della formazione, prevedendo verifiche periodiche sui docenti e sulle metodologie didattiche adottate, al fine di garantire un livello formativo sempre più efficace e allineato agli aggiornamenti normativi e tecnologici.