Datori di lavoro: il nuovo corso obbligatorio previsto dall’Accordo Stato-Regioni 2025

La sicurezza parte dall’alto. È questo il principio guida del nuovo Accordo Stato-Regioni, sancito dalla Conferenza il 17 aprile 2025 e in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025 n. 119.
L'Accordo Stato-Regioni 2025 introduce per la prima volta l’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per tutti i datori di lavoro. Una novità di grande rilievo, che chiama gli imprenditori a un ruolo ancora più attivo, consapevole e formato.
Fino ad oggi la formazione obbligatoria in materia di sicurezza ha riguardato principalmente lavoratori, dirigenti, preposti e RSPP. Il nuovo Accordo sancisce un passaggio culturale: la prevenzione diventa responsabilità prima di tutto di chi dirige l’impresa. Questo non solo per rispettare gli obblighi normativi, ma per diffondere una cultura della sicurezza autentica, in grado di orientare comportamenti, scelte e organizzazione del lavoro.
Questo è il punto: la sicurezza non può essere ridotta a un adempimento formale. Un ambiente di lavoro realmente sicuro si costruisce solo se, chi guida l’impresa, crede profondamente nel valore della prevenzione.
Il datore di lavoro è, a tutti gli effetti, il primo formatore e attraverso il suo esempio, le sue scelte organizzative e la sua capacità di trasmettere responsabilità, può incidere in modo decisivo sul comportamento dei collaboratori e sull’efficacia delle misure di tutela.
Vediamo di seguito in sintesi, contenuti, modalità, domande e risposte sul nuovo Corso Sicurezza per Datori di Lavoro.
Tutti i datori di lavoro, anche quelli che non ricoprono il ruolo di RSPP, indipendentemente dalla dimensione dell’azienda e dal settore produttivo, sono obbligati a frequentare il corso. L’obbligo formativo si estende:
- ai titolari di imprese individuali;
- agli amministratori con deleghe operative;
- ai legali rappresentanti che gestiscono direttamente personale e risorse aziendali.
Per i datori di lavoro di imprese affidatarie che operano in cantieri temporanei o mobili, è previsto anche un modulo integrativo di 6 ore, obbligatorio.
La durata minima del corso è di 16 ore, articolate in due moduli:
- Giuridico-normativo: il quadro legislativo, gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro, le sanzioni previste e il ruolo degli organi di vigilanza (ASL, INL, VVF, Inail).
- Organizzativo-gestionale: modelli di prevenzione e protezione, valutazione dei rischi, organizzazione della sicurezza, sorveglianza sanitaria, comunicazione interna, gestione delle emergenze e del rischio interferenziale (DUVRI).
Per le imprese edili e affini, è obbligatorio un modulo aggiuntivo “Cantieri” della durata di 6 ore.
- Modalità di erogazione: in presenza, in videoconferenza sincrona o anche in e-learning (online) (se la piattaforma è conforme ai requisiti tecnici previsti).
- Metodologia: approccio partecipativo, applicativo e interattivo, con casi pratici, simulazioni e confronto diretto con i formatori.
- Valutazione finale: obbligatoria e strutturata, può consistere in un test scritto (minimo 30 domande a risposta multipla) o in un colloquio individuale.
- Attestato finale: rilasciato solo a chi ha frequentato almeno il 90% delle ore e superato la verifica. È valido su tutto il territorio nazionale.
1. Tutti i Datori di Lavoro devono svolgere il corso?
Sì, tutti i Datori di Lavoro sono obbligati a frequentare il corso di formazione, inclusi quelli previsti dall’art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 (ossia i Datori di Lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili.
2. I Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP e hanno già frequentato il relativo corso devono rifare la formazione?
I Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08) mantengono il credito formativo già acquisito, a condizione che il Codice ATECO della loro azienda non sia cambiato con la nuova classificazione 2025.
In caso di variazione significativa del Codice ATECO, sarà necessario verificare l’obbligo di aggiornamento o eventuale nuova formazione.
3. Come posso sapere se è cambiato il Codice ATECO della mia azienda?
Eventuali modifiche al Codice ATECO vengono comunicate dall’INPS o dalla Camera di Commercio. È possibile verificare autonomamente accedendo al sito dell’ISTAT.
4. Chi deve frequentare il modulo aggiuntivo “Cantieri” da 6 ore?
Tutti i Datori di Lavoro che operano nei cantieri temporanei o mobili devono integrare la formazione obbligatoria con un modulo aggiuntivo di 6 ore, erogabile in modalità e-learning.
5. Entro quando deve essere svolto il corso?
Il corso di formazione per i Datori di Lavoro deve essere completato entro il 24 maggio 2027, ovvero entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
6. Cosa succede se il Datore di Lavoro non frequenta il corso entro i termini previsti?
Il mancato adempimento all’obbligo formativo espone il Datore di Lavoro a sanzioni amministrative e penali, in quanto non è in regola con gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
7. È previsto un aggiornamento periodico per il corso Datori di Lavoro?
Sì, l’aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni con una durata minima di 6 ore, e deve riguardare le novità normative, i cambiamenti aziendali, e gli sviluppi tecnici/organizzativi in materia di sicurezza.
8. Se in azienda ci sono più soci tutti devono frequentare il corso?
L’obbligo formativo riguarda il soggetto che riveste formalmente il ruolo di Datore di Lavoro. Tuttavia, in presenza di più figure apicali o deleghe, l’individuazione può non essere immediata. Vista la complessità del tema, si consiglia una valutazione caso per caso con il supporto di un consulente Artser esperto in formazione sicurezza aziendale.
9. Il corso è valido a livello nazionale?
Sì, gli attestati rilasciati secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 2025 hanno validità su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla Regione in cui è stato svolto il corso.
10. Il Datore di Lavoro è all’estero (es. multinazionale), ma i lavoratori sono in Italia: deve comunque frequentare il corso?
Sì. Se il Datore di Lavoro è giuridicamente responsabile della sicurezza dei lavoratori che operano in Italia, deve obbligatoriamente adempiere all’obbligo formativo, anche se risiede all’estero.
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