Infortunio sul lavoro, rischio elettivo e responsabilità del datore di lavoro: la sentenza della Corte di Cassazione
Con ordinanza n. 25597 del 21 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha confermato un ormai consolidato orientamento secondo il quale, in materia di infortunio sul lavoro, è esclusa la responsabilità del datore di lavoro, solo in presenza del cosiddetto “rischio elettivo”, ossia quando la condotta del lavoratore presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al processo lavorativo tipico e alle direttive impartite dal datore di lavoro.
La Corte d’Appello di Bologna aveva respinto la domanda proposta da un dipendente, nei confronti del proprio datore di lavoro, volta ad ottenere il riconoscimento della responsabilità datoriale e il conseguente risarcimento del danno per l’infortunio a lui occorso.
In sintesi, il lavoratore, durante un’operazione di movimentazione di lamiere tramite carroponte, aveva riportato lesioni in seguito all’urto con il carico sospeso, in quanto, durante l’operazione, non si era spostato nella zona sicura, delimitata da apposite strisce sul pavimento.
I giudici di merito avevano definito “anomala” la condotta del lavoratore e da sola sufficiente ad escludere ogni responsabilità del datore di lavoro.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello, il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore e rinvia la decisione nel merito alla Corte di Appello, riaffermando l’ormai consolidato orientamento secondo il quale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, non basta solo che il lavoratore contravvenga alle misure di sicurezza, ma è necessario che, con la sua condotta, incrementi il rischio della lavorazione svolta, in maniera nettamente superiore rispetto all’ordinario.
In particolare, la Corte si sofferma sulla definizione del cosiddetto rischio elettivo, quale comportamento del dipendente caratterizzato da abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, rispetto al procedimento lavorativo ordinario ed alle direttive ricevute. Trattasi di una condotta imprevedibile ed eccezionale che si qualifica come causa esclusiva dell’evento lesivo.
Nel caso in esame poi, la Suprema Corte ha anche valutato l’idoneità delle misure di sicurezza adottate dall’impresa, sottolineando che il datore di lavoro avrebbe dovuto valutare il rischio anche in relazione ad una possibile condotta negligente ed imprudente dei lavoratori, impiegando misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso degli stessi alla zona non sicura, tramite strumenti tecnologicamente avanzati che precludessero fisicamente di azionare il carroponte.
“L'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro posto dall'articolo 2087 c.c., non può dirsi adempiuto se le misure di prevenzione adottate nella organizzazione delle modalità operative della prestazione, da parte del datore di lavoro e dal committente, non siano idonee ad eliminare del tutto o, comunque, nella misura massima possibile secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, anche i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore, sicché' ove l'infortunio costituisca realizzazione di tali rischi, deve anche escludersi il concorso di colpa del lavoratore”.
La Suprema Corte ha, pertanto, stabilito che per escludere la responsabilità del datore di lavoro è necessario che egli dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il verificarsi del danno, di aver vigilato sull’effettivo rispetto da parte dei lavoratori delle cautele previste, anche in relazione a possibili condotte imprudenti di questi ultimi e che il loro comportamento sia strettamente personale, qualificandosi come eccezionale e di per sé solo idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra prestazione e attività assicurata.