DURC, condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30788 del 2 dicembre 2024, ha statuito che il mero possesso del DURC non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all’INPS di procedere al recupero di sgravi che risultano indebitamente fruiti.
Nella fattispecie in esame una Cooperativa aveva proposto opposizione ad un avviso di addebito inerente a omissioni contributive da aprile 2012 ad aprile 2014 il cui giudizio si era concluso con una sentenza passata in giudicato di conferma del medesimo.
Pur persistendo nell’inadempimento, la Cooperativa, per il periodo dicembre 2014 – marzo 2015, aveva presentato all’INPS dichiarazioni mensili UNIEMENS ove aveva rivendicato il diritto al pagamento della contribuzione in misura ridotta, per legittima fruizione degli sgravi.
L’INPS, in sede di verifica, aveva constatato detto inadempimento ed invitato la Cooperativa a regolarizzare la posizione, pena la perdita del diritto agli sgravi. E non ottemperandovi, l’INPS aveva emesso l’avviso di addebito per il recupero del differenziale contributivo non pagato per il periodo da dicembre 2014 a marzo 2015. In questo contesto la stessa aveva, comunque, chiesto ed ottenuto il DURC ad aprile 2015.
Il Tribunale, adito dalla Cooperativa, aveva respinto l’opposizione della Cooperativa all’avviso di addebito emesso dall’INPS, evidenziando la decadenza della stessa dai benefici ex art. 1, comma 75, della Legge 296/2006- Ciò in quanto erano risultate a suo carico violazioni degli obblighi contributivi accertati con il verbale ispettivo da cui era scaturito l’avviso di addebito.
Invece, la Corte d’appello, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva annullato l’avviso sull’assunto che ad aprile 2015 l’INPS aveva emesso documento di regolarità contributiva (c.d. DURC) su istanza della Cooperativa. Il DURC copriva, a suo parere, il lasso di tempo cui si riferiva la pretesa oggetto di causa, attestando che la cooperativa risultava regolare con il versamento dei premi e accessori ad aprile 2015.
L’INPS si rivolgeva, pertanto, alla Cassazione, opponendo un unico motivo di ricorso.
L’art. 1, comma 75, della 296/2006 prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza sociale sono subordinati al possesso, da parte del datore di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale”.
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso presentato dall’Ente previdenziale, cassando la sentenza impugnata e rinviandola alla Corte d’appello in diversa composizione, ha richiamato la sentenza n. 21378/2023. Secondo detta sentenza “la circostanza che l’INPS non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull’ente previdenziale gli effetti dell’inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro”.
Orbene, il mero possesso del DURC non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all’Ente previdenziale di procedere al recupero di sgravi che risultano indebitamente fruiti, “a ciò ostando le peculiari funzioni e finalità del documento nonché la stessa disposizione normativa sopra citata (ndr l’art. 1, comma 75 della Legge n. 296/2006) che qualifica il DURC come condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi”. Tant’è che è richiesta anche “l’assenza di violazioni nelle predette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (….)”.