Patente a punti nei cantieri: cos’è e come funziona

Il 1° maggio 2024 è entrata in vigore la Legge n. 56 del 29 aprile 2024, di conversione con modificazioni del D.L. 19/2024, cosidetto “Decreto PNRR”, recante “ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a decorrere dal 1° ottobre 2024 verrà introdotto il nuovo “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” di cui al nuovo articolo 27 del D.lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza (di seguito, il “TUSL”).
In particolare, dal prossimo 1° ottobre scatterà l’obbligo di possedere la cosiddetta patente a “crediti” (o a punti) per le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del TUSL.
Sono esclusi dall'obbligo:
- le imprese che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4 del D.lgs. 36/2023;
- le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’UE in possesso di un documento equivalente rilasciata dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’UE, riconosciuto secondo la legge italiana.
La patente sarà rilasciata, in forma digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e costituirà un vero e proprio titolo abilitante. L’elenco dei requisiti ha subito alcune modifiche nel corso dell’iter di conversione del D.L. 19/2024.
Il rilascio della patente sarà subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi in materia di sicurezza;
- possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della Documento di regolarità fiscale (DURF), di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei predetti requisiti avverrà mediante l’autocertificazione del richiedente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nelle more del rilascio della patente sarà comunque consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa nei suddetti cantieri, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.
La patente verrà revocata, in caso di dichiarazioni mendaci, non veritiere sulla sussistenza di uno o più requisiti sopra riportati. Tale dichiarazione verrà accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Una nuova patente potrà essere richiesta solo dopo che siano decorsi 12 mesi dalla revoca.
Con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, saranno individuate le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi, nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione in via cautelare.
La patente a crediti sarà dotata di un punteggio iniziale pari a 30 crediti. Per poter operare nei cantieri temporanei o mobili è necessario possedere un punteggio minimo pari o superiore a 15 crediti.
La legge di conversione all’allegato I-bis del D.L. 19/2024 individua dettagliatamente 29 fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti inziali. Per ciascuna violazione è stato individuato il relativo numero di crediti che verranno decurtati in ordine alla gravità dei casi (ad esempio: infortuni mortali, inabilità permanente al lavoro, ommessa formazione, ommesso piano di emergenza ed evacuazione, impiego irregolare dei lavoratori stranieri, ecc.).
I crediti sono suscettibili di decurtazioni qualora nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi siano stati adottati provvedimenti definitivi sanzionatori. Per provvedimenti definitivi si intendono le sentenze passate in giudicato e le ordinanze di ingiunzione di cui all’articolo 18 della Legge 689/1981, divenute definitive. I provvedimenti definitivi sono comunicati entro 30 giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’INL ai fini della decurtazione dei crediti.
L’INL potrà sospendere la patente, in via cautelare, fino a 12 mesi, laddove nei cantieri dovessero verificarsi infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale.
In mancanza della patente o del documento equivalente, nei confronti del datore di lavoro trasgressore troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a euro 6.000, e sarà inoltre prevista l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici, di cui al D.lgs. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.
Le medesime sanzioni sono applicabili anche per le imprese e ai lavoratori autonomi che operino all’interno dei cantieri temporanei o mobili con il punteggio inferiore a 15 crediti. In tal caso, sarà consentito il completamento dell’attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione qualora i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto, salvo l’adozione del provvedimento di sospensione di cui all’articolo 14 del TUSL.
Le informazioni relative alla patente verranno annotate in un’apposita sezione del Portale nazione del lavoro sommerso di cui all’articolo 10, comma 1 del D.lgs. 124/2004, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 8 del TUSL.
Si rimane in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale ai fini dell’applicazione operativa delle disposizioni in argomento.