Patente a crediti necessaria dal 1°ottobre per accedere ai cantieri: fase transitoria e primi chiarimenti dell’INL

Dal 1° novembre 2024 indispensabile aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale dell’INL

 
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Il 20 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132/2024 che individua le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Il lunedì successivo alla pubblicazione del Decreto, il 23 settembre, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la circolare n. 4 con la quale ha fornito le prime indicazioni operative sul nuovo adempimento rimandando ad una nota tecnica di prossima applicazione le istruzioni operative per la domanda di rilascio della patente attraverso il portale dell’INL con accesso attraverso SPID personale o CIE.

Pertanto, dal 1°ottobre 2024 è entrato ufficialmente in vigore il nuovo “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” di cui all’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza.

Di seguito si illustrano le fasi operative di attuazione del richiamato sistema di qualificazione con la cosiddetta Patente a Crediti.

Fase transitoria

L’INL, con la circolare n. 4, ha chiarito che in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., laddove previsti dalla normativa vigente. L’invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’impresa/il lavoratore autonomo a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’ispettorato nazionale del lavoro (https://servizi.ispettorato.gov.it) entro e non oltre 31 ottobre 2024.

Da ciò consegue che, a partire dal 1° novembre 2024, non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell’INL.

In sostanza, la fase transitoria di entrata a regime della patente a crediti può essere così sintetizzata:

  • dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024 (compreso), l’impresa o il lavoratore autonomo potranno accedere ai cantieri avendo inviato a mezzo PEC l’autocertificazione/autodichiarazione di cui sopra;
  • dal 1° novembre 2024, l’operatività nel cantiere sarà consentita unicamente alle imprese e ai lavoratori autonomi che abbiano richiesto la patente tramite il portale ufficiale dell’INL.

Si precisa che, all’esito della presentazione richiesta, il portale dell’INL genererà in automatico un codice univoco associato alla patente, rilasciata successivamente in formato digitale. Nelle more del rilascio della patente, con il suddetto codice sarà consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa in cantiere, salva diversa comunicazione notificata da parte dell’Ispettorato concernente le ipotesi in cui sia già stata accertata l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

Informazioni autocertificazione/dichiarazione sostitutiva

Con l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è possibile dichiarare il possesso dei requisiti richiesti ai sensi del Decreto. Si rammentano, di seguito, i requisiti da possedere per l’accesso all’interno dei cantieri dalle imprese e lavoratori autonomi:

  1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  2. adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi in materia di sicurezza previsti dal TUSL;
  3. possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  4. possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.

Occorre prestare attenzione a ciò che viene dichiarato in quanto - oltre ad avere rilevanza penale - in ipotesi di dichiarazioni mendaci o non veritiere accertate dall’Ispettorato, quest’ultimo provvede con la revoca della patente, con l’impossibilità di formulare una nuova istanza di rilascio prima che siano decorsi 12 mesi dalla revoca.

In attesa di ulteriori chiarimenti

L’INL ha reso noto, in fase di presentazione del portale che verrà pubblicata all’interno del Portale dell’INL, un’apposita sezione contenente “FAQ” e risposte a quesiti più comuni, al fine di agevolare ulteriormente l’utenza nella compilazione dell’istanza e di fornire chiarimenti ulteriori riguardo alle modalità di richiesta e/o ulteriori aspetti sulla patente a crediti.

Inoltre, per la piena operatività della patente a crediti, sarà necessario attendere ulteriori chiarimenti anche in merito all’ambito di applicazione e tutt’ora si resta ancora in attesa di:

  • provvedimento del Garante della Privacy e del Direttore dell’INL che definisca le modalità di accesso alle informazioni contenute nella patente a crediti;
  • modalità di presentazione della domanda per l’attribuzione di ulteriori crediti in ragione della storicità aziendale e di attività, investimenti o formazione in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro (probabilmente, operativa dal 1° gennaio 2025);
  • nomina, composizione e funzionamento della Commissione territoriale che dovrà valutare l’adempimento agli obblighi informativi ai fini del recupero dei crediti e modalità di funzionamento e composizione della commissione stessa.

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