Patente a crediti per accesso ai cantieri: si resta in attesa dell'operatività
Il 1° maggio 2024 è entrata in vigore la Legge n. 56/2024, di conversione con modificazioni del D.L. 19/2024 (Decreto PNRR), “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.
Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le disposizioni hanno introdotto - a decorrere dal 1° ottobre 2024 - il nuovo “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” come indicato all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza.
L’operatività del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, certificati con apposita patente, è subordinata all’emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro - in relazione all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi della patente, nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della medesima patente.
A tal fine il MLPS ha presentato, in data 24 luglio 2024, la prima bozza del decreto attuativo accompagnato dalle slides messe a disposizione all’interno del portale web del Ministero.
Si rimane, dunque, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto attuativo per l’effettiva operatività della disposizione sulla patente a crediti.
I soggetti obbligati al possesso della patente, sono tutte le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del TUSL.
Pertanto, per poter operare all’interno dei cantieri, devono essere in possesso della patente non solo le imprese e i lavoratori del settore dell’edilizia ma anche chi “opera” all’interno dei cantieri per l’installazione di impianti elettrici e idraulici, chi svolge lavori di isolamento acustico e/o termico ecc…
Sono esclusi dall’obbligo del possesso della patente i soggetti che:
- effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- sono possesso dell’attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III categoria, di cui all’articolo 100, comma 4 del D.lgs. 36/2023;
- sono stabiliti in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’UE in possesso di un documento equivalente rilasciata dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’UE, riconosciuto secondo la legge italiana.
La patente a crediti costituirà un vero e proprio titolo abilitante ad operare nei cantieri e sarà rilasciata in via telematica, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi in materia di sicurezza previsti dal TUSL;
- possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 241/1997;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
I requisiti di cui sopra sono fondamentali per garantire la conformità alle normative vigenti e per assicurare un ambiente di lavoro sicuro e regolare sia per le imprese che per i lavoratori autonomi.
A tal fine nella bozza del decreto attuativo è stato specificato che le imprese coinvolte dovranno autocertificare in fase di richiesta della patente, il possesso dei requisiti mediante:
- l’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale dichiarano di possedere i requisiti di cui alle lettere a), c) ed e);
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale dichiarano il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f).
Le dichiarazioni non veritiere e mendaci comporteranno la revoca della patente da parte dell’Ispettorato del lavoro, con l’impossibilità di formulare una nuova istanza prima di 12 mesi (art. 27, comma 9).
Andrà, quindi, prestata la massima attenzione alla sussistenza (al momento della dichiarazione) dei suddetti requisiti.
Inoltre, i soggetti coinvolti saranno tenuti ad informare della presentazione della domanda al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RSLT) entro 5 giorni dal deposito.
Nelle more del rilascio della patente sarà comunque consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa nei suddetti cantieri, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.
In conformità alla bozza di decreto, la patente sarà dotata di un punteggio iniziale pari a 30 crediti, necessari per operare nei cantieri temporanei o mobili, mentre il punteggio massimo complessivo della patente sarà di 100 crediti, così suddivisi:
- crediti iniziali: 30 crediti saranno attribuiti automaticamente al momento del rilascio della patente, fermi restando il possesso dei requisiti sopra descritti;
- crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi (in base all’anzianità di iscrizione alla CCIAA e un punto per ciascun biennio successivo al rilascio della patente in mancanza di provvedimenti di decurtazione dei crediti);
- crediti ulteriori: fino a 40 crediti qualora venissero adottate le specifiche misure in tema di prevenzione da parte dell’azienda per attività, investimenti o formazione in tema di salute sicurezza sul lavoro.
I crediti fungeranno da indicatore ufficiale dell’idoneità dell’impresa o del lavatore autonomi ad operare nei cantieri, attestando la capacità di adottare politiche di sicurezza efficaci.
In merito è intervenuto il Consiglio di Stato, tramite il parere n. 1154/2024 del 29 agosto 2024, con cui ha suggerito emendamenti e correzioni formale alla bozza di decreto attuativo, precisando – da ultimo – che “la previsione dell’entrata in vigore il 1° ottobre 2024 possa essere mantenuta solo a condizione che il regolamento in esame venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quanto meno entro il giorno antecedente”.
Ad oggi, dunque, le disposizioni sulla patente a crediti non sono ancora in vigore.
Si precisa che permane, inoltre, la lacuna in merito alle modalità operative di richiesta della patente. La norma prevede infatti che il rilascio della patente, in formato digitale, sia subordinata alla presentazione di una domanda da trasmettere all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e, ad oggi, tale procedura non risulta disponibile.