Le responsabilità di chi vende, noleggia o concede in uso attrezzature: obblighi e cautele

In molte attività produttive – dall’edilizia alla logistica, dalla manutenzione industriale all’agricoltura – è frequente acquistare, noleggiare o cedere in uso attrezzature da lavoro. Si tratta di una prassi consolidata, utile per ottimizzare tempi, risorse e investimenti. Ma proprio per questo è fondamentale conoscere bene le responsabilità connesse a questi passaggi, che possono riguardare non solo chi utilizza l’attrezzatura, ma anche chi la mette a disposizione.
Secondo la normativa sulla sicurezza sul lavoro, infatti, vendere o noleggiare una macchina non conforme o priva dei requisiti minimi può comportare conseguenze legali e sanzioni anche gravi. Le recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno confermato in più casi che fornitori, noleggiatori e datori di lavoro rispondono in solido in caso di infortunio, se l’attrezzatura non è idonea o se mancano documenti fondamentali come la dichiarazione di conformità o l’attestazione della formazione degli operatori.
Per questo motivo, è importante che ogni impresa – sia in qualità di fornitore, sia come utilizzatore – abbia ben chiari i propri obblighi e adotti le giuste cautele a tutela della sicurezza e per evitare responsabilità.
Articolo 23: vietato immettere sul mercato attrezzature non sicure
L’articolo 23 del Testo Unico vieta espressamente la vendita, il noleggio o la concessione in uso di attrezzature non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza. Questo significa che non solo il produttore, ma anche chi rivende o mette a disposizione un’attrezzatura usata, è responsabile del rispetto delle normative vigenti, inclusa la marcatura CE e la presenza della documentazione tecnica obbligatoria.
Nel caso di leasing finanziario, il comma 2 dell’art. 23 precisa che la consegna deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità fornita dal costruttore.
Articolo 72: obblighi specifici per i fornitori
L’articolo 72 estende le responsabilità anche alle fasi successive alla produzione:
- Chi fornisce un’attrezzatura deve attestare, al momento della consegna, che questa è conforme alle norme di sicurezza.
- In caso di noleggio o concessione in uso senza operatore, è necessario verificare che l’attrezzatura sia idonea, mantenuta in buono stato e correttamente funzionante.
- Inoltre, il fornitore deve conservare una dichiarazione del datore di lavoro utilizzatore, in cui si attesta che i lavoratori incaricati dell’uso dell’attrezzatura hanno ricevuto la formazione adeguata.
Questi obblighi non sono solo formali: il mancato rispetto può configurare una responsabilità penale in caso di incidente.
Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha ribadito con forza che la sicurezza non si esaurisce nel momento della vendita o del noleggio. Anche in assenza di dolo, fornire un’attrezzatura non conforme o trascurare la verifica delle condizioni può comportare conseguenze pesanti per il fornitore.
Il venditore è sempre responsabile della conformità (Cass. n. 8555/2022)
Con questa sentenza, la Cassazione ha chiarito che i soggetti che vendono, noleggiano o concedono in uso attrezzature sono a tutti gli effetti fornitori. E come tali devono assicurarsi che ogni mezzo immesso sul mercato sia conforme ai requisiti di legge.
La responsabilità non è esclusa dal fatto che l’attrezzatura sia usata o in buono stato apparente: la conformità deve essere accertata e dimostrabile.
Il caso del furgone con sponda malfunzionante (Cass. n. 15226/2025)
Un autocarro con sponda idraulica viene noleggiato a un’impresa edile. La sponda si apre improvvisamente, causando la caduta del lavoratore e un grave infortunio. Il noleggiatore viene ritenuto corresponsabile insieme al datore di lavoro, per non aver verificato e manutenuto correttamente il veicolo.
La sentenza sottolinea che chi fornisce un mezzo di lavoro ha un obbligo di diligenza qualificata: non può limitarsi alla consegna del mezzo, ma deve verificarne l’efficienza e la sicurezza.
La responsabilità è anche del datore di lavoro (Cass. n. 20645/2025)
Anche se l’attrezzatura è a noleggio, il datore di lavoro resta responsabile dell’idoneità del mezzo e della formazione dei lavoratori. In questo caso, l’imprenditore non ha messo in atto controlli adeguati prima dell’utilizzo e non ha rilevato carenze strutturali che poi hanno causato un incidente.
Il principio confermato è che la sicurezza è una responsabilità condivisa: il fornitore ha obblighi di consegna e documentazione, il datore di lavoro deve garantire sorveglianza, formazione e utilizzo corretto.
Per evitare rischi, soprattutto in caso di ispezioni o incidenti, è consigliabile per le PMI adottare una serie di buone pratiche quando si acquistano, noleggiano o concedono in uso attrezzature di lavoro:
- Verificare la documentazione: marcatura CE, manuale d’uso, dichiarazione di conformità devono sempre accompagnare l’attrezzatura.
- Stipulare contratti chiari: in caso di noleggio, specificare chi è responsabile della manutenzione, delle verifiche e della formazione.
- Controllare periodicamente le attrezzature: anche se noleggiate, le imprese devono vigilare sullo stato di efficienza e segnalare eventuali malfunzionamenti.
- Conservare le dichiarazioni di formazione: il fornitore ha l’obbligo di richiederle e conservarle, ma anche il datore di lavoro deve tenerne traccia per ogni lavoratore.
- Attenzione ai noleggi “a caldo” (con operatore): in questi casi si estende la responsabilità diretta del fornitore anche durante l’uso dell’attrezzatura.
La responsabilità di chi vende, noleggia o concede in uso attrezzature da lavoro non è solo commerciale, ma anche giuridica e tecnica. Le sentenze della Cassazione rafforzano un principio fondamentale: ogni soggetto coinvolto nella filiera dell’attrezzatura – dal costruttore al datore di lavoro – ha un ruolo attivo nella tutela della sicurezza.
Per le PMI è essenziale essere consapevoli di questi obblighi, adottare procedure documentate e affidarsi solo a fornitori seri, in grado di dimostrare la conformità e la manutenzione delle attrezzature offerte.
Termini da conoscere
- Venditore: chi cede in proprietà un’attrezzatura, con obblighi di conformità. Vai alla voce
- Noleggiatore: soggetto che concede in uso a tempo attrezzature a terzi. Vai alla voce
- Responsabilità civile: obbligo di risarcire danni causati da omissioni o difetti. Vai alla voce