Permessi e congedi straordinari per l’assistenza ai disabili

L’Inps, con la Circolare n. 39 del 4 aprile 2023, in riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, ha fornito ulteriori indicazioni amministrative per il riconoscimento delle nuove tutele, ai sensi del D.Lgs. n. 105/2022, il cosiddetto Decreto conciliazione vita-lavoro, in vigore dal 13 agosto 2022, in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità.
Il Decreto conciliazione vita-lavoro intervenendo sull’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992, ha rafforzato la disciplina relativa ai permessi giornalieri retribuiti per l’assistenza ad una persona con disabilità in situazione di gravità accertata. Per la fruizione di suddetti permessi in parola è stato eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, secondo il quale la fruizione dei giorni di permesso non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente.
A decorrere dal 13 agosto 2022, ampliando la platea dei beneficiari, lo stesso diritto quindi, può essere fruito, su richiesta con riferimento alla stessa persona assistita, da più soggetti aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro, fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese.
Il limite dei tre giorni al mese non si riferisce al lavoratore in situazione di disabilità grave che beneficia per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi. Resta confermata pertanto, la possibilità di contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi ex art. 33, comma 6 della Legge 104/1992 da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi ex art. 33, comma 3 della medesima Legge, da parte dei familiari che prestano assistenza.
A tal fine, le relative procedure di domande e di gestione dei permessi sono state aggiornate per consentire la presentazione delle richieste. La domanda da presentare da parte di ogni richiedente e inviata all’Inps deve essere corredata dalla dichiarazione della persona disabile che indichi l’intenzione di farsi assistere dal familiare che presenta l’istanza.
Il D.Lgs. n. 105/2022, riformulando il testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità sostituisce l’art. 34, comma 5, ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Si evidenzia che, le eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva, potranno riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.
La contrattazione collettiva può quindi prevedere un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati, in linea con il generale principio della derogabilità solo in melius della normativa giuslavoristica.
Il D.Lgs. n. 105/2022, riformulando il testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità sostituisce l’art. 42, comma 5 del D.lgs. 151/2001 , in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, ha introdotto il “convivente di fatto”, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in esame, in via alternativa.
Ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente nella domanda di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto. Rimane inalterato il comma 5-bis dell’art. 42 del citato testo unico, mantenendo in vigore per il congedo straordinario il principio del referente unico dell’assistenza.
A far data dal 13 agosto 2022 è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:
- il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto”;
- il padre o la madre, anche addottivi o affidatari della persona disabile in situazione di gravità;
- uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità;
- uno dei “fratelli o sorelle conviventi”;
- un “parente o affine entro il terzo grado convivente”.
Il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo. La convivenza deve persistere per tutta la durata della fruizione dei congedo.
Il richiedente nella domanda è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso. Sarà cura dell’operatore di struttura territorialmente competente provvedere, secondo le consuete modalità all’espletamento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive.
Con riferimento alla cumulabilità tra giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale, e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale, l’Inps fornisce le seguenti specifiche:
La fruizione delle suddette tre tipologie di benefici in favore alla stessa persona con disabilità grave, deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità;
Qualora venga presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi, saranno sospese e riattivate d’ufficio per i periodi successivi già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento;
Allo stesso modo, per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave.