Reintegra e risarcimento per licenziamento prima della scadenza del comporto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 27334 del 16 settembre 2022 ha precisato che la tutela reintegratoria attenuata, ex articolo 18 comma 4 dello Statuto dei Lavoratori, trova applicazione, in caso di licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto, a prescindere dal numero dei dipendenti in forza al datore di lavoro.
Un’azienda con meno di 15 dipendenti aveva intimato il licenziamento per superamento del periodo di comporto avverso una lavoratrice che risultava assente dal lavoro per malattia per un numero di giorni complessivamente superiori al periodo di comporto previsto dal contratto collettivo nazionale applicato.
La lavoratrice impugnava il licenziamento contestando all’azienda di aver computato nel comporto dei giorni di assenza imputabili al solo datore di lavoro e chiedeva quindi la reintegrazione nel posto di lavoro.
Ed infatti, durante la trattazione della causa, era emerso che alcune delle assenze per malattia della lavoratrice erano in realtà riconducibili ad un infortunio sul lavoro imputabile a responsabilità del solo datore di lavoro e, pertanto, come noto, i relativi giorni di assenza non potevano essere computati nel calcolo del periodo di comporto.
Il Tribunale prima e la Corte di Appello poi, ritenendo il periodo di comporto non superato, dichiaravano il licenziamento ingiustificato e riconoscevano alla lavoratrice la sola tutela risarcitoria prevista dall’articolo 8 della Legge 604/1966, ovvero alternativamente la riassunzione o il riconoscimento del risarcimento nella misura di 6 mensilità in ragione delle ridotte dimensioni del datore di lavoro, che impiegava alle proprie dipendenze meno di 15 lavoratori.
La Corte di Cassazione, chiamata ad individuare le corrette conseguenze sanzionatorie applicabili al licenziamento per superamento del periodo di comporto confermato illegittimo, ha evidenziato che la violazione dell’articolo 2.110 c.c. (ovvero dell’articolo che inibisce al datore di lavoro l’esercizio del diritto di recedere dal contratto di lavoro prima della scadenza del periodo di comporto) integra una fattispecie di nullità del licenziamento espressamente tipizzata dall’articolo 18 della Legge 300/1970, come modificato dalla Legge 92/2012.
In punto di regime sanzionatorio della predetta nullità la Corte di Cassazione ha precisato che le conseguenze sono disciplinate, secondo un regime sanzionatorio speciale, dal comma 7 dell’articolo 18 della Legge 300/1970, che a sua volta rinvia al comma 4, prevedente, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione, in misura non superiore a 12 mensilità.