Rinnovo CCNL Area Tessile, Moda e Chimica, Ceramica

La sintesi delle principali novità introdotte dal rinnovo contrattuale scaduto il 18 dicembre 2018.

 
tessile operai

Il 4 maggio scorso è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo contrattuale del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane dell’Area Tessile – Moda e Chimica – Ceramica, scaduto il 31 dicembre 2018.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dal rinnovo contrattuale.

Incremento salariale dei minimi contrattuali

È previsto un aumento retributivo mensile a regime.

L’erogazione di tale incremento è prevista in due tranches:

  • la prima a partire dal 1° ottobre 2022;
  • la seconda a partire dal 1° dicembre 2022.
Una tantum per carenza contrattuale

A copertura del periodo di vacanza contrattuale, dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2022, è stato concordato di erogare ai soli dipendenti in forza al 4 maggio 2022, un importo forfettario “una tantum”, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel suddetto periodo, pari ad euro 150.

Si precisa che gli importi già eventualmente percepiti dai lavoratori a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum”.

L’emolumento verrà erogato in due soluzioni:

  • la prima con la retribuzione del mese di maggio 2022;
  • la seconda con la retribuzione del mese di giugno 2022.

Il suddetto importo forfettario sarà riconosciuto, con le medesime decorrenze, anche agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione, seppur riproporzionato nella misura del 70%. Lo stesso importo sarà inoltre ridotto proporzionalmente in caso di part-time.

L’ “una tantum” è riconosciuta anche in caso di dimissioni o licenziamento ed è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Contribuzione alla bilateralità

In relazione alla contribuzione alla bilateralità viene recepito l’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 con decorrenza 1° maggio 2022. Dalle competenze di maggio 2022, dunque, trova applicazione la contribuzione all’EBNA pari ad euro 11,65 mensili, alla quale si aggiunge lo 0,60% (0,45% a carico del datore di lavoro e 0,15% a carico del lavoratore) dell’imponibile previdenziale per FSBA.

Trasformazione dell’apprendistato duale in contratto di apprendistato professionalizzante

Successivamente al conseguimento della qualifica, del diploma professionale o del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di apprendistato duale (c.d. di primo livello) può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante.

In caso di trasformazione non sarà ammesso il periodo di prova.

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante sarà proporzionalmente ridotta in relazione alla durata del contratto di apprendistato di primo livello instaurato fino ad un massimo di 12 mesi.

Contratto a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi.

I contratti stipulati fino al 30 settembre 2022 potranno avere una durata complessivamente superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi, anche per le seguenti condizioni:

  • punte di più intensa attività derivante da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  • incrementi di attività produttiva in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
  • esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili, sempre in relazione all’esecuzione di commesse particolari;
  • esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.

Vengono introdotti nuovi limiti quantitativi per il ricorso al contratto a tempo determinato.

Nell’ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e sostituito sia prima che inizi l’assenza sia dopo, al fine di consentire il passaggio di consegne.

Stagionalità

Si è concordato di considerare attività stagionali le seguenti realtà produttive:

  • attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
  • attività connesse alla realizzazione di eventi fieristici e promozionai per la presentazione delle collezioni;
  • attività connesse alla stagionalità legata ai flussi turistici.

I contratti a termine stipulati per lo svolgimento delle attività di cui sopra sono in ogni caso esenti da limiti quantitativi.

I contratti a termine stagionali hanno una durata massima di 5 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi nell’arco di 12 mesi.

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