Dimissioni in gravidanza o con figli piccoli: obbligo di convalida anche in periodo di prova

Con la Nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro ha chiarito un punto che, fino a oggi, aveva generato dubbi interpretativi: le dimissioni presentate da una lavoratrice in gravidanza o da un genitore con figli di età inferiore ai tre anni devono essere convalidate presso l’Ispettorato del Lavoro, anche se avvengono durante il periodo di prova.
Si tratta di un chiarimento importante, che rafforza il principio di tutela previsto dall’art. 55 del D.Lgs. 151/2001. La norma, infatti, stabilisce che le dimissioni (o la risoluzione consensuale) rassegnate nel cosiddetto “periodo protetto”, ossia durante la gravidanza o nei primi tre anni di vita del figlio – non sono valide se non confermate dal lavoratore davanti al servizio ispettivo. Lo scopo è garantire che la decisione sia davvero libera e consapevole, e non frutto di pressioni o condizionamenti.
Fino ad oggi, però, non era chiaro se questa regola si applicasse anche quando il rapporto di lavoro è ancora in prova. Alcune prassi locali, e persino interpretazioni ministeriali passate, avevano lasciato intendere il contrario. Ora, con la Nota 14744, il Ministero leva ogni dubbio: la convalida è sempre necessaria, anche nei primi giorni di lavoro.
Per i datori di lavoro, questo chiarimento ha implicazioni pratiche immediate. In presenza di dimissioni da parte di una lavoratrice madre o di un padre lavoratore con figli sotto i tre anni, il datore non può considerare il rapporto cessato finché non riceve la convalida da parte dell’Ispettorato del Lavoro. Questo vale anche se il lavoratore è in prova e anche se ha presentato le dimissioni tramite il portale telematico.
In pratica, la cessazione resta “sospesa” fino alla convalida. Se il lavoratore non si presenta all’Ispettorato, le dimissioni non producono effetti e il rapporto di lavoro continua. È quindi fondamentale che l’azienda informi il dipendente dell’obbligo di convalida e lo inviti a procedere quanto prima.
Un altro aspetto da considerare riguarda il preavviso. In caso di dimissioni protette, il genitore lavoratore (madre o padre che abbia fruito del congedo di paternità) non è tenuto a rispettare il periodo di preavviso previsto dal contratto. Anzi, se le dimissioni avvengono entro il primo anno di vita del figlio, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, come se si trattasse di un licenziamento. Inoltre, in tale circostanza il lavoratore ha diritto alla NASpi, purché siano soddisfatti i requisiti contributivi previsti.
Oltre l’anno del bambino, le dimissioni anche se convalidate, non danno diritto al sussidio.
In sintesi, la Nota 14744/2025 ha chiarito che la convalida delle dimissioni è obbligatoria anche in periodo di prova, quando riguarda lavoratori e lavoratrici nel periodo protetto. È un passaggio fondamentale per garantire la genuinità della scelta e tutelare i diritti dei genitori lavoratori.
Per le aziende, significa adottare una maggiore attenzione nella gestione delle cessazioni, verificando sempre se il lavoratore rientra nelle categorie tutelate e attivando la procedura di convalida quando necessario.