Smart working: proroga per lavoratori fragili e genitori di under 14

Aggiornato il template che i datori di lavoro e i loro intermediari devono utilizzare per comunicare i nominativi

 
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Il 4 luglio scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione, con modificazioni ed integrazioni, del Decreto Legge del 5 maggio 2023 n. 48 (Decreto Lavoro) avente ad oggetto “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

Tra le novità introdotte in sede di conversione ci sono le disposizioni che hanno previsto la proroga del diritto al lavoro agile (smart working) per i soggetti fragili e per i genitori con figli under 14.

Lavoratori cosiddetti super fragili

È stata introdotta la proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 del diritto allo smart working per i lavoratori, del settore pubblico e privato, affetti da patologie e condizioni, attestate da idonea certificazione medica, individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 (cosiddetti super fragili).

Il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori c.d. super fragili lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Genitori con figli under 14 e maggiormente esposti a rischio

Viene prorogato dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 il diritto al lavoro agile - purché compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa - per i genitori con almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare:

  • non vi sia presente altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • non vi sia genitore non lavoratore.

Viene altresì confermata la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per il ricorso al lavoro agile per i lavoratori ritenuti maggiormente esposti al rischio COVID-19 in ragione dell’età o di condizioni di rischio derivanti da immunodepressione o da esiti di malattie oncologiche o comorbilità, sulla base di valutazioni certificate dal medico competente ove presente (c.d. fragili).

Modalità di comunicazione

Con una notizia pubblicata il 5 luglio scorso sul proprio sito istituzionale, il Ministero del Lavoro ha reso noto di aver aggiornato il template che i datori di lavoro e i loro intermediari devono utilizzare per comunicare i nominativi dei suddetti lavoratori in smart working. Tali comunicazioni devono essere trasmesse mediante la compilazione del template aggiornato seguendo la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile al sito web “sevizi-lavoro.gov.it”, denominato “Lavoro Agile”.

Al riguardo, si rammenta che i datori di lavoro privati devono inviare la comunicazione, di inizio periodo della prestazione o di proroga, entro 5 giorni successivi dall'inizio della prestazione in modalità agile o dall'ultimo giorno comunicato prima dell'estensione del periodo.

In caso di mancata comunicazione in conformità alle predette modalità, è prevista la sanzione di cui all’art. 19, comma 3 del D.lgs. 276/2003 ovverosia la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a 500,00 per ogni lavoratore interessato.

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