Smart working: proroga per lavoratori fragili e genitori di under 14

Il 4 luglio scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione, con modificazioni ed integrazioni, del Decreto Legge del 5 maggio 2023 n. 48 (Decreto Lavoro) avente ad oggetto “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Tra le novità introdotte in sede di conversione ci sono le disposizioni che hanno previsto la proroga del diritto al lavoro agile (smart working) per i soggetti fragili e per i genitori con figli under 14.
È stata introdotta la proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 del diritto allo smart working per i lavoratori, del settore pubblico e privato, affetti da patologie e condizioni, attestate da idonea certificazione medica, individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 (cosiddetti super fragili).
Il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori c.d. super fragili lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Viene prorogato dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 il diritto al lavoro agile - purché compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa - per i genitori con almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare:
- non vi sia presente altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- non vi sia genitore non lavoratore.
Viene altresì confermata la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per il ricorso al lavoro agile per i lavoratori ritenuti maggiormente esposti al rischio COVID-19 in ragione dell’età o di condizioni di rischio derivanti da immunodepressione o da esiti di malattie oncologiche o comorbilità, sulla base di valutazioni certificate dal medico competente ove presente (c.d. fragili).
Con una notizia pubblicata il 5 luglio scorso sul proprio sito istituzionale, il Ministero del Lavoro ha reso noto di aver aggiornato il template che i datori di lavoro e i loro intermediari devono utilizzare per comunicare i nominativi dei suddetti lavoratori in smart working. Tali comunicazioni devono essere trasmesse mediante la compilazione del template aggiornato seguendo la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile al sito web “sevizi-lavoro.gov.it”, denominato “Lavoro Agile”.
Al riguardo, si rammenta che i datori di lavoro privati devono inviare la comunicazione, di inizio periodo della prestazione o di proroga, entro 5 giorni successivi dall'inizio della prestazione in modalità agile o dall'ultimo giorno comunicato prima dell'estensione del periodo.
In caso di mancata comunicazione in conformità alle predette modalità, è prevista la sanzione di cui all’art. 19, comma 3 del D.lgs. 276/2003 ovverosia la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a 500,00 per ogni lavoratore interessato.