Ticket di licenziamento: in arrivo la regolarizzazione Inps
Con la Circolare n. 137 del 17 settembre 2021, L'Inps ha precisato che procederà al recupero delle differenze dovute per l'erroneo versamento del cosiddetto "ticket di licenziamento" NASpI (ex ASpI) verificatosi dal 2013 al 2021.
Questa forma di contribuzione, volta al finanziamento della NASpI, è dovuta dai datori di lavoro in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che danno diritto alla NASpI (ad esempio, in tutte le ipotesi di licenziamento, dimissioni della lavoratrice madre durante il periodo tutelato dal licenziamento, risoluzione consensuale con verbale di conciliazione in sede “protetta” in ipotesi di rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda, distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici, dimissioni per giusta causa ecc…).
Il contributo per il ticket di licenziamento a carico del datore di lavoro è pari al 41 per cento del massimale mensile della NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Sul presupposto normativo il contributo è scollegato dall'importo della prestazione individuale del dipendente cessato essendo, per conseguenza, dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale.
Per i periodi lavorativi inferiori all'anno, l'onere deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto come precisato dall'Inps.
In caso di licenziamento collettivo, ove non sia stato raggiunto l'accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per tre volte fermo restando che se l'azienda rientra nel campo di applicazione della CIGS è dovuto in ragione dell'82 per cento (è quindi raddoppiato) del massimale mensile NASpI.
Con la Circolare n. 137/2021, l'Inps ha osservato che, in base a recenti controlli sulle proprie banche dati, la modalità di calcolo del ticket non è sempre stata conforme alle disposizioni di legge - art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 e seguenti e art. 1, comma 137, della legge n. 205/2017 - essendo talvolta stata valorizzata in termini inferiori al dovuto per l'utilizzazione di una base di calcolo difforme dal massimale annuo della NASpI.
Ciò ha determinato, in alcuni casi:
- un versamento maggiore durante la vigenza dell’ASpI (2013 - aprile 2015);
- un versamento minore dal 1° maggio 2015, data di istituzione della NASpI.
L’Inps ha specificato che, con apposito messaggio, saranno fornite le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data del 17 settembre 2021.