Accise gasolio: presentazione domande per il rimborso del 1° trimestre 2022
Con la nota del 31 marzo 2022 (prot. n.14124/RU) l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato le istruzioni operative che consentono il recupero del primo trimestre delle accise 2022, che spetta, tra gli altri, alle imprese di autotrasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate.
La domanda va presentata, non più a pena di decadenza, all’Ufficio delle Dogane competente nel mese successivo a ciascun trimestre solare; la dichiarazione dovrà essere presentata tra il 01 aprile 2022 ed il 02 maggio 2022.
La misura del beneficio è pari ad euro 0,21418 per gli acquisti di gasolio effettuati dal 1 gennaio 2022 al 21 marzo 2022. Di conseguenza per gli acquisti effettuati dal 22 marzo 2022 al 31 marzo 2022 non è prevista richiedere il rimborso.
Al fine di dimostrare l’avvenuto acquisto del gasolio entro la fine della giornata del 21 marzo 2022, rilevano:
- la descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;
- le informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati riportate nella fattura ad emissione differita, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
- nel caso di impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, la data di ricezione del gasolio comprovata dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, a prescindere dalla data successiva di ripartizione del prodotto tra i mezzi di cui ha la disponibilità.
Dal 1 gennaio 2021 possono essere compresi nel recupero solo i consumi impiegati dai veicoli di categoria Euro 5 o superiore.
Si ricorda, inoltre, che il montaggio di sistemi di riduzione del particolato su veicoli di categoria ecologica euro 3 o inferiore non consente di richiedere la misura per il gasolio consumato sui medesimi mezzi.
Sempre a decorrere da 1 gennaio 2021 è obbligatorio per le imprese che utilizzando per i rifornimenti interni una cisterna con una capacità superiore a 5.000 litri, indicare nella domanda di recupero il codice della licenza fiscale assegnato dall’Agenzia delle Dogane a seguito di richiesta dall’impresa.
Nell’eventualità in cui una società abbia sede legale e/o operativa in una Provincia diversa da quella nella quale sia presente il deposito interno di rifornimento degli automezzi, l’ufficio competente per la presentazione della domanda di recupero accise è quello in cui è ubicata la cisterna di rifornimento. Si invitano pertanto le imprese a tenere in debita considerazione quanto sopra riportato, specificando che nel caso della provincia di Varese tale verifica deve essere effettuata anche con riferimento alle competenze territoriali dei singoli Uffici delle Dogane di Malpensa e di Varese.
La compensazione può essere avviata decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in assenza di diniego da parte dell’Ufficio delle Dogane (silenzio-assenso). L’importo del credito spettante deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2023; qualora vi fossero eccedenze non utilizzate in compensazione la domanda di rimborso in denaro dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2024.
I titolari delle imprese che intendono avvalersi della predisposizione della domanda in oggetto a voler compilare con la massima precisione ed a ritornare al più presto la documentazione richiesta (all/uno), allegando anche le copia di tutte le fatture di acquisto del gasolio effettuato presso distributori esterni con l’indicazione delle targhe dei singoli veicoli e dei relativi litri effettuati pena l’esclusione delle stesse dal beneficio, trattandosi del primo trimestre dell’anno le fotocopie leggibili delle carte di circolazione dei veicoli con le revisioni aggiornate, che devono essere trasmesse all’Agenzia delle Dogane per la verifica della motorizzazione degli stessi, le fotocopie di tutti i contratti leasing dei veicoli e la fotocopia carta di identità del titolare/legale rappresentante.
Si raccomanda alle imprese di prestare la massima attenzione nell’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda e nell’indicazione dei dati richiesti dalla scrivente per la predisposizione del modello di domanda (in particolare di quelle concernenti l’indicazione dei litri consumati, dell’importo a credito e della motorizzazione dei singoli veicoli), tenuto conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; pertanto, in caso di compilazione non corretta, non solo si producono delle conseguenze penali nei confronti del dichiarante, ma si verifica altresì la decadenza dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione infedele.