Gli acquisti di beni o servizi da privati non sono soggetti all'IVA
Gli acquisti di beni o servizi presso privati non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA. Sono esempi di acquisti da privati:
- l'acquisto di beni presso una persona fisica che opera al di fuori della propria attività professionale o imprenditoriale;
- l'acquisizione in locazione di un immobile da un ente non commerciale ex art. 4 co. 4 del DPR 633/72 che effettua l'operazione nell'ambito dell'attività istituzionale (C.M. 21.6.91 n. 31).
Non essendo previsto, in tali ipotesi, l'obbligo di emissione della fattura, solitamente l'operazione è documentata mediante il rilascio di una ricevuta (o quietanza) nella quale viene specificato il tipo di bene ceduto o servizio reso, con l'indicazione che trattasi di un'operazione fuori campo IVA.
Di conseguenza, non sussiste l'obbligo, per il cessionario o committente, di annotare l'operazione ai fini IVA, ma il documento deve essere conservato ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72 e assume rilevanza ai fini della contabilità generale per le imposte dirette.
Gli acquisti da privati, in virtù del principio di alternatività IVA-registro di cui all'art. 40 del DPR 131/86, scontano l'imposta di registro proporzionale, ove si tratti di cessioni o prestazioni contemplate dal DPR 131/86 (come, ad esempio, le locazioni di fabbricati o le cessioni di
fabbricati).
In termini generali, le cessioni di beni acquistati presso privati sono soggette ad IVA ove effettuate da soggetti passivi d'imposta. Non si applica, in tal caso, il regime di esenzione previsto dall'art. 10 co. 1 n. 27-quinquies del DPR 633/72. In base a tale disposizione sono esenti da IVA le sole
cessioni aventi ad oggetto beni per i quali l'imposta non è stata detratta, all'atto dell'acquisto, in quanto indetraibile ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 del DPR 633/72. La previsione non si estende, dunque, alle ipotesi in cui l'IVA non è stata detratta in quanto non applicata a monte dal
cedente (ris. 194/E/2002).
Nel caso di beni mobili usati, nonché di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione acquistati presso privati (o soggetti equiparati) successivamente ceduti nel territorio dello Stato o della UE, alla rivendita si applica il regime del margine di cui al DL 41/95, in base al quale
l'imposta dovuta è calcolata non sull'intero prezzo di vendita, bensì sull'utile risultante a favore dell'operatore economico dopo la rivendita dei beni stessi, ossia sulla differenza fra il prezzo di vendita dei beni e quello di acquisto maggiorato dei costi di riparazione e accessori.
Se un soggetto passivo IVA acquista beni per la propria attività presso privati e, successivamente, li destina all'uso o al consumo personale o familiare, ovvero ad altre finalità estranee all'attività soggetta ad IVA, si realizza un'operazione fuori campo IVA ex art. 2 co. 2 n. 5 del DPR 633/72
(R.M. 17.4.98 n. 28).
Le assegnazioni di beni ai soci da parte di società di ogni tipo, realizzando un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa, sono ordinariamente soggette ad IVA. Tuttavia, qualora i beni oggetto di assegnazione siano stati acquistati presso privati l'operazione non è soggetta ad imposta ai sensi dell'art. 2 co. 2 n. 5 del DPR 633/72.