Al via i contributi a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio
Nell’ambito del Decreto legge n. 4/2022, cosiddetto “Decreto Sostegni-ter”, sono state introdotte nuove misure di sostegno a favore degli operatori economici che prevedono, tra l’altro, all’art. 2 lo stanziamento di uno specifico “Fondo per il rilancio delle attività economiche” finalizzato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio che presentano una significativa riduzione del fatturato 2021 rispetto a quello 2019.
Con il Decreto 24.3.2022 il MISE ha definito i termini e le modalità per la presentazione della domanda di accesso all’agevolazione.
Il contributo spetta ai soggetti esercenti, in via prevalente, le attività di commercio al dettaglio contraddistinte da specifici codici ATECO:
Codici ATECO | Tipologia di commercio |
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47.19 | Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati |
47.30 | Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati |
47.43 | Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati |
47.5 | Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati |
47.6 | Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati |
47.71 | Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati |
47.72 | Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati |
47.75 | Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati |
47.76 | Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati |
47.77 | Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati |
47.78 | Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati |
47.79 | Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi |
47.82 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature |
47.89 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti |
47.99 | Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati |
Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti due condizioni:
- ricavi 2019 non superiori a Euro 2 milioni;
- riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% del fatturato 2019.
Inoltre, per la fruizione del beneficio, alla data di presentazione della domanda l’impresa interessata deve:
- avere la sede legale / operativa in Italia e risultare regolarmente costituita, iscritta e “attiva” al Registro Imprese per una delle attività sopra evidenziate;
- non essere in liquidazione volontaria / sottoposta a procedura concorsuale con finalità liquidatorie;
- non essere già “in difficoltà” al 31.12.2019 ai sensi dell’art. 2, punto 18, Regolamento UE n. 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- non essere destinataria di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001.
Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi 2019.
La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dell’ammontare dei ricavi 2019.
Ricavi 2019 (art. 85, comma 1, lett. a e b, TUIR) | Percentuale applicabile |
Non superiori a 400.000 euro | 60% |
Superiori a 400.000 e fino a 1.000.000 euro | 50% |
Superiori a 1.000.000 e fino a 2.000.000 euro | 40% |
Il contributo a fondo perduto in esame è riconosciuto previa presentazione al MISE, in via telematica, di un’apposita domanda dalle ore 12:00 del 3.5.2022 fino alle ore 12:00 del 24.5.2022 mediante la procedura informatica disponibile sul sito internet del MISE.
L’ordine temporale di presentazione delle domande “non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse” (non è un click-day).