Al via i contributi a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio

In caso di significativa riduzione del fatturato 2021 rispetto a quello del 2019

 
commercio al dettaglio

Nell’ambito del Decreto legge n. 4/2022, cosiddetto “Decreto Sostegni-ter”, sono state introdotte nuove misure di sostegno a favore degli operatori economici che prevedono, tra l’altro, all’art. 2 lo stanziamento di uno specifico “Fondo per il rilancio delle attività economiche” finalizzato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio che presentano una significativa riduzione del fatturato 2021 rispetto a quello 2019.

Con il Decreto 24.3.2022 il MISE ha definito i termini e le modalità per la presentazione della domanda di accesso all’agevolazione.

Il contributo spetta ai soggetti esercenti, in via prevalente, le attività di commercio al dettaglio contraddistinte da specifici codici ATECO:

Codici ATECO Tipologia di commercio
47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
47.5  Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
47.6  Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati


Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti due condizioni:

  • ricavi 2019 non superiori a Euro 2 milioni;
  • riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% del fatturato 2019.

Inoltre, per la fruizione del beneficio, alla data di presentazione della domanda l’impresa interessata deve:

  • avere la sede legale / operativa in Italia e risultare regolarmente costituita, iscritta e “attiva” al Registro Imprese per una delle attività sopra evidenziate;
  • non essere in liquidazione volontaria / sottoposta a procedura concorsuale con finalità liquidatorie;
  • non essere già “in difficoltà” al 31.12.2019 ai sensi dell’art. 2, punto 18, Regolamento UE n. 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;
  • non essere destinataria di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001.

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi 2019.

La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dell’ammontare dei ricavi 2019.

Ricavi 2019 (art. 85, comma 1, lett. a e b, TUIR)     Percentuale applicabile  
Non superiori a 400.000 euro 60%
Superiori a 400.000 e fino a 1.000.000 euro  50%
Superiori a 1.000.000 e fino a 2.000.000 euro  40%

 

Il contributo a fondo perduto in esame è riconosciuto previa presentazione al MISE, in via telematica, di un’apposita domanda dalle ore 12:00 del 3.5.2022 fino alle ore 12:00 del 24.5.2022 mediante la procedura informatica disponibile sul sito internet del MISE.

L’ordine temporale di presentazione delle domande “non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse” (non è un click-day).

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