Albo Gestori Ambientali: rinnovo iscrizione entro il 30 aprile
Le imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali devono pagare un diritto annuale di iscrizione entro il 30 aprile di ogni anno. L’ammontare del diritto varia in base alla categoria ed alla classe a cui l’impresa è iscritta.
Sono soggetti obbligati al versamento del diritto annuale, secondo la categoria e/o classe di appartenenza, le imprese che effettuano l'attività di:
- raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi;
- raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
- bonifica dei siti;
- bonifica dei beni contenenti amianto;
- commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- raccolta e trasporto di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
e i produttori iniziali di:
- rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
- rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto in proprio fino a 30 Kg/l al giorno di questi rifiuti.
Ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali è requisito per lo svolgimento di raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto, commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Per "produttore iniziale" si intende l'impresa/ente la cui attività ha prodotto il rifiuto; è necessario che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa produttrice dei rifiuti.
Tali soggetti sono iscritti all’Albo sulla base di una comunicazione presentata alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.
Non avere l’iscrizione vuol dire non essere autorizzati al trasporto dei rifiuti prodotti (pericolosi e non pericolosi).