Armadietto aziendale aperto senza autorizzazione: trattamento illecito di dati personali

L'apertura di un armadietto aziendale assegnato a un lavoratore non è un semplice atto organizzativo. Anche questa operazione, infatti, può comportare un trattamento di dati personali e deve quindi avvenire nel rispetto delle regole previste dal GDPR.
Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento n. 462/2026, con il quale ha sanzionato una società che aveva aperto l'armadietto assegnato a un ex lavoratore, procedendo alla rimozione e alla distruzione del contenuto senza la presenza dell'interessato.
Il caso
La vicenda trae origine dal reclamo presentato da un lavoratore somministrato che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, stava concordando con l'agenzia di somministrazione le modalità per recuperare gli effetti personali lasciati nell'armadietto assegnatogli presso l'azienda utilizzatrice.
Nonostante fosse già stato fissato un appuntamento per lo svuotamento, la società ha deciso di intervenire autonomamente il giorno precedente, aprendo l'armadietto in assenza del lavoratore. L'operazione è stata effettuata alla presenza di personale aziendale ed è stata documentata mediante una ripresa video.
L'apertura dell'armadietto costituisce un trattamento di dati personali
Secondo il Garante, l'apertura dell'armadietto, la ricognizione del suo contenuto e la registrazione video delle operazioni finalizzata a inventariare gli oggetti rinvenuti hanno comportato un trattamento di dati personali.
L'Autorità ricorda che l'armadietto personale è destinato a custodire non solo gli indumenti da lavoro, ma anche oggetti personali, accessori ed effetti che possono rivelare informazioni riconducibili al lavoratore, comprese le sue abitudini, preferenze o persino elementi relativi al suo stato di salute.
Per questo motivo, le informazioni ricavabili dal contenuto dell'armadietto rientrano nella nozione di dato personale prevista dall'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Le contestazioni del Garante
Nel provvedimento il Garante ha evidenziato anche ulteriori criticità nella gestione della vicenda.
In particolare, la società non aveva adottato una regolamentazione interna che disciplinasse l'utilizzo e la gestione degli armadietti aziendali, pur trattandosi di beni collocati nei locali dell'impresa ma destinati all'uso esclusivo dei lavoratori, che ne custodivano personalmente le chiavi attraverso un proprio lucchetto.
Secondo l'Autorità, inoltre, l'azienda avrebbe dovuto informare preventivamente il lavoratore della necessità di rientrare in possesso dell'armadietto, fissando un termine ultimo entro il quale provvedere allo svuotamento.
Solo successivamente, e adottando modalità proporzionate e meno invasive, avrebbe potuto valutare eventuali ulteriori iniziative.
Le indicazioni per le imprese
Il provvedimento richiama l'attenzione delle aziende sulla necessità di disciplinare in modo chiaro la gestione degli armadietti aziendali, definendo procedure da seguire anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, è opportuno che i lavoratori siano preventivamente informati sulle modalità di utilizzo dell'armadietto e sulle procedure previste per il recupero degli effetti personali, evitando interventi unilaterali che possano determinare trattamenti di dati personali non conformi alla normativa.
Al termine dell'istruttoria, il Garante ha ritenuto illecito il trattamento dei dati personali effettuato dalla società, irrogando una sanzione amministrativa.