INAIL: nuove regole sulla decorrenza delle rettifiche di inquadramento

Con la Circolare INAIL n. 28 del 12 giugno 2026, che recepisce le modifiche introdotte dal D.M. 2 aprile 2026, vengono ridefinite le regole sulla decorrenza delle rettifiche di inquadramento nelle gestioni tariffarie.
Il cambiamento interviene su un tema rilevante per le imprese, anche alla luce delle criticità emerse nella prassi ispettiva, perché incide direttamente sul rischio economico legato al pagamento dei premi assicurativi.
Superata la regola generale della retroattività
Nella disciplina precedente, in caso di inquadramento non coerente con la classificazione attribuita dall’INPS, l’INAIL procedeva alla rettifica con decorrenza retroattiva, richiedendo al datore di lavoro il pagamento delle differenze di premio anche per periodi rilevanti.
La nuova disciplina modifica questo approccio. I provvedimenti di rettifica dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie producono ora effetti:
- dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione del provvedimento da parte dell’INAIL, in caso di rettifica d’ufficio;
- dal primo giorno del mese successivo alla domanda del datore di lavoro, in caso di rettifica su richiesta dell’impresa.
La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2026 e supera la precedente regola secondo cui la rettifica decorreva dalla data del provvedimento adottato dall’INPS.
Per le imprese si tratta di una discontinuità importante, perché consente una maggiore prevedibilità dei costi assicurativi e riduce il rischio di recuperi retroattivi.
Quando la retroattività resta applicabile
La nuova regola non elimina del tutto la retroattività. La Circolare INAIL individua infatti alcune ipotesi in cui la rettifica continua a produrre effetti retroattivi.
Questo accade quando l’erroneo inquadramento è imputabile al datore di lavoro, ad esempio per una denuncia inesatta o incompleta che abbia comportato il versamento di un premio inferiore al dovuto. In questi casi restano applicabili anche le sanzioni previste.
La retroattività resta inoltre possibile quando l’errore non è imputabile al datore di lavoro, ma ha determinato il versamento di un premio superiore rispetto a quello effettivamente dovuto. In questa ipotesi il datore può chiedere il recupero delle somme, ricorrendone i presupposti.
Un ulteriore ambito di attenzione riguarda le variazioni dell’attività aziendale. Se le modifiche soggettive o oggettive dell’attività comportano una variazione dell’inquadramento e non vengono comunicate all’INAIL, la rettifica può continuare a operare con effetto retroattivo, con possibile recupero dei premi e applicazione delle sanzioni.
Perché resta decisivo l’allineamento tra INPS e INAIL
Anche con il superamento, in via generale, della retroattività, resta fermo un principio centrale: l’inquadramento assicurativo INAIL deve essere coerente con la classificazione previdenziale attribuita dall’INPS. Da questa classificazione deriva infatti la corretta individuazione della gestione tariffaria e del relativo tasso di premio.
La nuova disciplina attenua l’impatto economico delle eventuali incongruenze, ma non elimina la necessità di verificare periodicamente la coerenza tra i due sistemi, soprattutto in presenza di modifiche dell’attività, variazioni organizzative o aggiornamenti della posizione aziendale.
Cosa devono fare le imprese
Il nuovo assetto normativo segna un passaggio verso una maggiore certezza nei rapporti tra imprese e Istituto assicuratore.
Il beneficio della riduzione della retroattività, tuttavia, non deve essere letto come un allentamento degli obblighi. Al contrario, richiede un presidio ordinato delle informazioni dichiarative, della classificazione aziendale e degli inquadramenti assicurativi.
Per le imprese diventa quindi importante verificare la coerenza tra classificazione INPS e inquadramento INAIL, comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell’attività e controllare che le posizioni assicurative siano allineate alla situazione effettiva dell’azienda.
Una gestione corretta degli inquadramenti consente di ridurre il rischio di contestazioni, recuperi di premio e sanzioni, garantendo maggiore stabilità nella gestione dei costi assicurativi.