Assunzioni: le agevolazioni per chi assume da settembre 2024
Il Decreto Legge n. 56/2024, cosiddetto Decreto Coesione, convertito in Legge n. 95 del 4 luglio 2024, ha introdotto nuove agevolazioni contributive - seppur non ancora fruibili - riferibili alle nuove assunzioni effettuate dal mese di settembre.
Di seguito, si riporta una descrizione delle principali agevolazioni per le assunzioni previste dal Decreto Coesione e delle caratteristiche per la loro effettiva fruizione da parte dei datori di lavoro.
Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, è stata introdotto un esonero contributivo per l’assunzione di “giovani under 35”.
L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, procedono ad assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a trasformazioni del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
L’ammontare dell’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di euro 500,00 su base mensile per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 24 mesi.
Il lavoratore, alla data dell’assunzione o della trasformazione del contratto a tempo indeterminato:
- non deve aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e
- non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Alle medesime condizioni, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di Euro 650 euro su base mensile se l’assunzione avviene nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
Inoltre, l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.lgs. 216/2023.
Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le cosieddette lavoratrici svantaggiate, è riconosciuto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025 assumono lavoratrici - di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito (da sei mesi nelle regioni del Mezzogiorno e da ventiquattro mesi ovunque residenti) - con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’ammontare dell’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di euro 650,00 su base mensile per ciascuna lavoratrice e per un periodo massimo di 24 mesi.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.lgs. 216/2023.
Inoltre, ai fini della fruizione dell’esonero, è necessario realizzare un incremento occupazionale netto nonché attendere le modalità attuative che saranno successivamente emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale e le successive istruzioni operative da parte dell’INPS.
Al fine di ridurre i divari territoriali nel nostro paese, è stato previsto un nuovo esonero a favore dei datori di lavoro che intendono effettuare nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 1° settembre 2024 sino al 31 dicembre 2025, in una delle regioni ubicate nella Zona ZES.
La cosiddetta “Zona - Zes Unica” è stata istituita quale Zona economica speciale per il Mezzogiorno che comprende tutti i comuni dei territori delle regioni svantaggiate quali Abruzzo, Basilicata Calabria, Campania, Molise, Sicilia e la Sardegna. L’esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle richiamate regioni svantaggiate.
Ai fini dell’accesso al beneficio, il lavoratore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver compiuto 35 anni di età;
- risultare disoccupato da almeno 24 mesi.
L’ammontare dell’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di Euro 650,00 su base mensile per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 24 mesi, e comunque nei limiti della spesa autorizzata.
Inoltre, l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.lgs. 216/2023.
I datori di lavoro, per poter beneficiare delle agevolazioni contributive in argomento, devono rispettare le condizioni generali previste dall’articolo 31 del D.lgs. 150/2015 e, inoltre:
- devono essere in regola con i versamenti contributivi (DURC regolare);
- devono pienamente rispettare le norme di legge e di contratto collettivo, anche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- non devono essere responsabili di violazione nelle materie di lavoro e della legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione incentivata a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a licenziamenti collettivi, di lavoratori con la medesima qualifica della lavoratrice per la quale si beneficia dell’esonero contributivo (per Bonus Giovani e Bonus ZES over 35).
Nonostante le agevolazioni siano applicabili a decorrere dal 1° settembre 2024, si precisa che per l’effettiva operatività e fruizioni delle stesse, sarà necessario attendere:
- l’autorizzazione da parte della Commissione Europea, ai sensi dell’art. 108 del TFUE (non prevista per il solo “Bonus Donne”);
- l’emanazione di uno specifico decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Coesione (ovvero entro il 5 settembre 2024), dove saranno definite le modalità attuative delle agevolazioni e le modalità per la definizione dei rapporti con l’INPS in qualità di soggetto gestore; infine
- in analogia con altre misure agevolare, le successive prassi e istruzioni operative fornite dall’INPS.