Badge di cantiere: le novità introdotte dal D.L. 159/2025

Il decreto-legge n. 159/2025, convertito con legge n. 198/2025, interviene sul sistema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro introducendo alcune misure finalizzate a rafforzare la prevenzione, la tracciabilità della manodopera e l’efficacia delle attività di vigilanza.
L’intervento normativo si concentra in particolare sui contesti caratterizzati da appalti e subappalti, nei quali la presenza di più soggetti operanti nello stesso luogo di lavoro rende più complessa la gestione della sicurezza e l’identificazione dei lavoratori.
In questo quadro si inserisce la previsione del cosiddetto “badge di cantiere”, oggetto di chiarimenti da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 1 del 2026, che ha fornito un primo inquadramento sistematico delle novità introdotte dal decreto e dei relativi profili applicativi.
Il badge di cantiere si colloca all’interno del sistema già previsto dal Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
Come precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la nuova misura non sostituisce la tessera di riconoscimento già obbligatoria nei cantieri ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 81/2008 e dell’articolo 26, comma 8, dello stesso decreto.
La tessera di riconoscimento rimane quindi uno strumento obbligatorio per i lavoratori impiegati in regime di appalto o subappalto.
Il badge di cantiere introduce però un elemento aggiuntivo, rappresentato da un codice univoco anticontraffazione, con l’obiettivo di rafforzare l’identificazione dei lavoratori presenti nei cantieri e rendere più efficaci le attività di controllo da parte degli organi di vigilanza.
La tessera potrà inoltre essere resa disponibile anche in formato digitale, attraverso strumenti nazionali interoperabili con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Una volta completato il quadro attuativo, il badge di cantiere sarà destinato ad applicarsi ai soggetti che operano nei cantieri edili, in particolare:
- imprese e lavoratori autonomi, anche non qualificabili come imprese edili;
- soggetti che operano fisicamente nei cantieri;
- attività svolte in regime di appalto o subappalto, sia nel settore pubblico sia in quello privato.
La normativa prevede inoltre la possibilità di estendere l’utilizzo del badge ad ulteriori ambiti caratterizzati da un rischio elevato, che saranno individuati con specifico decreto ministeriale.
Per tali settori potrà essere prevista anche l’estensione della patente a crediti disciplinata dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, rafforzando così gli strumenti di qualificazione e controllo delle imprese.
Il decreto-legge n. 159/2025 si inserisce in un intervento più ampio volto a rafforzare il sistema di prevenzione e controllo in materia di sicurezza sul lavoro.
Tra gli obiettivi principali della norma si possono individuare:
- il potenziamento degli strumenti di identificazione e tracciabilità della manodopera;
- il rafforzamento delle attività di vigilanza, soprattutto nei contesti caratterizzati da appalti e subappalti;
- il coordinamento tra nuovi strumenti e quelli già previsti dalla normativa prevenzionistica, come la tessera di riconoscimento e la patente a crediti;
- una maggiore integrazione tra misure di prevenzione e sistemi di controllo.
In questo contesto il badge di cantiere rappresenta uno strumento aggiuntivo, destinato a inserirsi nel sistema complessivo delle tutele previste dall’ordinamento.
La piena operatività delle nuove caratteristiche del badge di cantiere è subordinata all’adozione di uno specifico decreto ministeriale, previsto dall’articolo 3 del D.L. n. 159/2025, che dovrà definire:
- le modalità di attuazione della misura;
- le caratteristiche tecniche del badge;
- le modalità di controllo;
- le tipologie di informazioni trattate.
Fino all’adozione di tale provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti in materia di tessera di riconoscimento previste dal D.Lgs. 81/2008.
La nuova misura si inserisce comunque all’interno del più ampio sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, che coinvolge le figure e le funzioni già previste dalla normativa prevenzionistica, a partire dalla valutazione dei rischi e dall’organizzazione delle misure di prevenzione.
Il quadro normativo rimane quindi in fase di evoluzione, con profili applicativi che saranno progressivamente definiti attraverso i provvedimenti attuativi e i successivi indirizzi interpretativi delle autorità competenti.