Decreto Milleproroghe 2026: prorogati i bonus assunzione previsti dal decreto Coesione

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026 della legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione con modificazioni del decreto Milleproroghe (D.L. n. 200/2025), diventano ufficiali le proroghe di alcuni bonus assunzione introdotti dal decreto Coesione (D.L. n. 60/2024).
L’intervento normativo è contenuto nel comma 1-bis dell’articolo 14 del decreto Milleproroghe, che modifica gli articoli 22, 23 e 24 del D.L. n. 60/2024, ridefinendo per il 2026 l’ambito temporale di applicazione degli incentivi, l’intensità dell’esonero contributivo e le condizioni per l’accesso alle agevolazioni.
Le misure interessate dalla proroga riguardano:
- il bonus giovani;
- il bonus ZES;
- l’esonero contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate.
La legge di conversione del decreto Milleproroghe introduce una proroga non uniforme delle agevolazioni, anche in considerazione della limitata disponibilità delle risorse finanziarie.
In particolare:
- per bonus giovani e bonus ZES, la proroga riguarda esclusivamente le assunzioni effettuate entro il 30 aprile 2026, con un esonero contributivo ridotto al 70%;
- l’esonero può tornare al 100% solo nel caso in cui l’assunzione determini un incremento occupazionale netto;
- l’incentivo destinato all’assunzione di donne svantaggiate viene invece prorogato fino al 31 dicembre 2026 e resta in misura piena (100%).
Il decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) aveva introdotto un incentivo per favorire l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35 mai occupati stabilmente, oppure per la trasformazione di contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.
La disciplina originaria prevedeva:
- un esonero contributivo del 100% per 24 mesi;
- un limite massimo di 500 euro mensili, elevato a 650 euro per le assunzioni effettuate nelle aree ZES.
È importante ricordare che, già dal 1° luglio 2025, l’accesso all’esonero pieno del 100% era subordinato alla realizzazione di un incremento occupazionale netto. In assenza di tale incremento, l’incentivo risultava già ridotto.
La legge di conversione del Milleproroghe 2026 si inserisce quindi in un quadro già definito dalla normativa precedente, confermando e rafforzando questa impostazione.
In base alle nuove disposizioni:
- sono agevolabili le assunzioni effettuate entro il 30 aprile 2026;
- l’esonero contributivo è pari al 70%;
- l’agevolazione sale al 100% solo se l’assunzione determina un incremento occupazionale netto, calcolato come differenza positiva tra il numero dei lavoratori occupati nel mese e la media degli occupati nei dodici mesi precedenti.
Il cosiddetto Bonus ZES riguarda le assunzioni effettuate dalle imprese che operano nella ZES Unica del Mezzogiorno.
La ZES Unica comprende le seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
A queste si sono aggiunte, a partire da novembre 2025, anche Marche e Umbria, in base a quanto previsto dalla legge n. 171/2025.
Per le assunzioni effettuate nei territori rientranti nella ZES Unica, il decreto Coesione aveva previsto:
- un esonero contributivo fino a 650 euro mensili;
- una durata massima dell’agevolazione pari a 24 mesi.
Con la conversione del decreto Milleproroghe 2026:
- il Bonus ZES è prorogato per le assunzioni effettuate fino al 30 aprile 2026;
- l’esonero contributivo è pari al 70%, ma sale al 100% in presenza di incremento occupazionale netto.
Diversa la scelta del legislatore per l’incentivo destinato all’assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate, che beneficia di una proroga più ampia e con esonero pieno.
Rientrano nella misura:
- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- donne prive di impiego da almeno 6 mesi residenti nella ZES Unica;
- donne occupate in settori o professioni caratterizzati da accentuata disparità di genere.
Per queste assunzioni la normativa prevede:
- esonero contributivo del 100%;
- durata massima di 24 mesi;
- limite massimo di 650 euro mensili.
La proroga riguarda tutte le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2026.
Per l’applicazione operativa delle proroghe sarà necessario attendere le istruzioni operative dell’INPS e possibili ulteriori chiarimenti interpretativi, anche in relazione alla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Restano comunque fermi i requisiti generali per l’accesso agli incentivi contributivi. In particolare, il datore di lavoro deve:
- essere in regola con il DURC;
- rispettare la normativa in materia di tutela delle condizioni di lavoro;
- applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
In presenza di tali condizioni, le imprese potranno continuare a utilizzare gli incentivi alle assunzioni previsti dal decreto Coesione, tenendo conto delle nuove scadenze e delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe 2026.