Dimissioni per fatti concludenti: come gestire la nuova procedura

La Legge 203/2024, il cosiddetto Collegato Lavoro, ha introdotto una nuova disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore per “dimissioni per fatti concludenti”.
La nuova disciplina prevede che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore.
L’art. 19 del Collegato Lavoro, recante “Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro”, ha modificato le previsioni dell’art. 26 D.Lgs. 151/2015, introducendo il nuovo comma 7-bis relativo alla disciplina delle cosiddette “dimissioni per fatti concludenti”.
In particolare, dal 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la disciplina che prevede, in caso di assenza ingiustificata da parte del lavoratore oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, la possibilità per il datore di lavoro di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro dando comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione
Il rapporto di lavoro, pertanto, si intende risolto per volontà del lavoratore anche se non viene conclusa la procedura telematica di dimissioni, con conseguente esonero del datore di lavoro dal pagamento del c.d. Ticket di licenziamento all’INPS.
Resta comunque salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare l’impossibilità di prestare l’attività lavorativa per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
La procedura operativa per effettuare la comunicazione da parte del datore di lavoro è stata chiarita dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 579 del 22 gennaio 2025.
- Per procedere alla cessazione del rapporto di lavoro per “dimissioni per fatti concludenti”, il datore di lavoro deve inviare una comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente, preferibilmente tramite PEC.
- La comunicazione deve riportare tutte le informazioni di cui il datore di lavoro è a conoscenza circa i dati anagrafici, l’ultima residenza nota, i recapiti (e-mail e telefonici) del lavoratore nonché l’ultimo giorno di lavoro prestato dallo stesso.
- La sede territoriale dell’Ispettorato alla quale inviare la comunicazione va individuata in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro.
- A seguito di tale comunicazione, l’Ispettorato potrà attivare la verifica della “veridicità della comunicazione”, contattando il lavoratore o altri soggetti che possano fornire elementi utili. Tali accertamenti dovranno essere avviati e conclusi tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione datoriale.
- Una volta inviata la comunicazione all’ITL, il datore di lavoro potrà provvedere all’invio della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro (Unilav).
Qualora il lavoratore riesca a provare l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, a comunicare i motivi che giustificano la propria assenza, la risoluzione sarà priva di effetti.
In tal caso, l’ITL comunicherà al lavoratore il suo diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro, se già interrotto con la trasmissione dell’Unilav di cessazione e il datore di lavoro, riscontrando via PEC la comunicazione che il datore di lavoro aveva trasmesso per avviare la procedura di dimissioni per fatti concludenti.
In merito alla nuova disciplina in commento, si ritiene opportuno attendere ulteriori indicazioni e chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro come specificato, tra l’altro, dalla richiamata nota n. 579 del 22 gennaio 2025.