Concordato preventivo biennale: chi può accedere e come
La riforma fiscale ha introdotto il Concordato Preventivo Biennale (CPB). Questo strumento, disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, permette alle imprese e ai professionisti di minori dimensioni di concordare preventivamente il reddito d'impresa o di lavoro autonomo (nonché il Valore della Produzione Netta ai fini dell'IRAP) da dichiarare per il periodo oggetto del concordato; su tale reddito vengono liquidate le imposte, indipendentemente dal reddito effettivamente conseguito.
In base alle disposizioni del citato decreto, l'Agenzia delle Entrate elabora una proposta di reddito caratteristico che il contribuente è libero di accettare o rifiutare. Secondo le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto, la proposta è elaborata a partire dai dati inseriti nell'apposita procedura informatica messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate entro il 15 giugno 2024.
Possono accedere al CPB i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che esercitano l'attività in Italia con ricavi e compensi non superiori a € 5.164.569:
- che applicano gli ISA, ossia che esercitano un'attività per la quale sono previsti gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale e non presentano cause di esclusione dagli stessi (nel 2023);
- in regime forfetario.
La disciplina, pur essendo unitaria, è differenziata per i soggetti ISA (articoli da 10 a 22 del Decreto) e per i soggetti in regime forfetario (articoli da 23 a 33 del Decreto), tenendo conto delle diverse caratteristiche delle due tipologie di contribuenti e delle diverse informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate.
Il concordato non ha alcun effetto ai fini dell'IVA, i cui adempimenti formali e di versamento dell'imposta restano quelli ordinariamente previsti.
Il reddito concordato ha effetto ai fini previdenziali ferma restando la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo.
La formulazione della proposta da parte del Fisco si basa su una metodologia di calcolo che tiene conto delle informazioni presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria, nonché dei dati relativi al 2023 (periodo precedente a quello oggetto del concordato) presenti nel modello ISA e, in generale, nella dichiarazione dei redditi.
La proposta di reddito concordato, dal punto di vista pratico:
- per i soggetti ISA, scaturisce direttamente dal software di calcolo ISA, previa compilazione del relativo modello, incluso il nuovo quadro P;
- per i soggetti in regime forfetario, è generata tramite un software analogo integrato nel modello REDDITI, previa compilazione del quadro LM, sezione VI;
seguendo le specifiche fornite con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
La proposta non è quindi il risultato di una comunicazione specifica al contribuente da parte dell'Agenzia. Considerato che il software per il calcolo della proposta per il primo anno sarà disponibile dal 15 giugno 2024, a partire da tale data sarà possibile conoscere l’entità della proposta.
L’accettazione della proposta da parte del contribuente avviene barrando un'apposita casella presente:
- per i soggetti ISA, nel quadro P integrato nel modello ISA;
- per i soggetti forfetari, nel quadro LM, sezione VI del modello REDDITI PF;
entro il 15 ottobre 2024, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’accettazione della proposta vincola al rispetto del reddito concordato anche i soci e associati dei soggetti in regime di trasparenza fiscale.
SOGGETTI ISA | FORFETARI | |
1° periodo concordato | 2024-2025 | 2024 |
Requisiti |
Applicazione ISA. Non possono accedere i soggetti con cause di esclusione nell’anno precedente (2023) |
Assenza debiti tributari/contributivi o estinzione degli stessi di importo ≥ € 5.000 entro il 15.10.2024 |
Cause di esclusione CPB | Omessa dichiarazione in uno dei tre anni precedenti (2021-22-23). Condanna per reati di cui al D.Lgs. 74/2000, false comunicazioni sociali e riciclaggio/autoriciclaggio commessi nei 3 anni precedenti Art. 11 |
Omessa dichiarazione in uno dei tre anni precedenti (2021-22-23) Condanna per reati di cui al D.Lgs. 74/2000, false comunicazioni sociali e riciclaggio/autoriciclaggio commessi nei 3 anni precedenti Inizio attività periodo precedente (2023) Art. 24 |
Effetti accettazione | Dichiarare gli importi concordati per il 2024 e 2025, ossia il reddito derivante dalla proposta, eventualmente rettificato da plus/minusvalenze e sopravvenienze nonché dalle perdite pregresse (MIN € 2.000) Analoga regola per l’IRAP (MIN € 2.000) Art. 12 |
Dichiarare gli importi concordati, ossia il reddito derivante dalla proposta per il 2024 al netto dei contributi previdenziali (MIN € 2.000) Art. 25 |
Adempimenti contabili e fiscale |
Permangono gli obblighi di fatturazione, |
Permangono gli obblighi di fatturazione e invio dei corrispettivi telematici, conservazione delle fatture e redazione della dichiarazione dei redditi Art. 26 |
Benefici |
Riconosciute premialità ISA (esclusione società di comodo, esonero visto conformità, Esclusione da accertamenti ex art. 39, DPR 600/73 (imposte sui redditi) - Art. 34 |
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Acconto | L’acconto 2024 è calcolato in base al reddito/ VAP concordato in sede di pagamento 2a rata Art. 20 |
L’acconto 2024 è calcolato in base al reddito concordato in sede di pagamento della 2a rata Art. 31 |
Cessazione (dal momento in cui si verifica) |
Il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d’imposta nel quale: |
Il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d’imposta nel quale: - il contribuente modifica l’attività esercitata (modifica coefficiente redditività) nell’anno concordato rispetto a quella del periodo precedente - il contribuente cessa l’attività Art. 32 |
Decadenza (retroattiva per tutti i periodi concordati) | Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi concordati se: - a seguito di accertamento risultano attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate superiori al 30% dei ricavi dichiarati nei periodi concordati e in quello precedente - commesse altre violazioni non lievi - a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione si determina un reddito o VAP diverso rispetto a quello su cui si è fondata la proposta - vengono meno i requisiti Art. 22 |
Il concordato cessa di produrre effetto per il periodo concordato se: - a seguito di accertamento risultano attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate superiori al 30% dei ricavi dichiarati nei periodi concordati e in quello precedente - commesse altre violazioni non lievi - a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione si determina un reddito diverso rispetto a quello su cui si è fondata la proposta - vengono meno i requisiti Art. 33 |