Congedi parentali: termine di preavviso

Rispondendo ad un interpello (n. 13/2016), il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in tema di congedo parentale e termini di preavviso e, in particolare, in merito alla corretta interpretazione della disciplina sui congedi parentali come da Decreto attuativo del Jobs Act (D.Lgs 80/2015 – misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), nella parte in cui il preavviso minimo è stato ridotto da 15 a 5 giorni.
Tale disposizione ora prevede che “ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.”
Le previsioni contenute nella contrattazione collettiva, nel rispetto della precedente disciplina normativa, avevano fissato il preavviso in misura non inferiore a 15 giorni, era necessario quindi chiarire se fossero ancora operative.
Il Ministero del Lavoro, partendo dal presupposto che il Legislatore, pur riducendo il limite minimo di preavviso, ha confermato il rinvio alla contrattazione collettiva per modalità e criteri di fruizione del congedo, ha ritenuto che le clausole della contrattazione collettiva in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 80/2015 (25 giugno 2015), contenenti un termine minimo di preavviso non inferiore a 15 giorni, fossero ancora efficaci.
Di conseguenza, tutte le volte in cui il contratto collettivo ha richiamato, ai fini della loro individuazione, i termini vigenti al momento della definizione degli accordi, il preavviso minimo resta fissato in 15 giorni.
In secondo luogo, è stato chiesto al Ministero se, in ragione di comprovate esigenze di funzionalità organizzativa, il datore di lavoro potesse disporre una diversa collocazione del congedo.
In merito a tale possibile discrezionalità, da parte del datore di lavoro, il Ministero, dopo aver ribadito la natura di diritto potestativo della fruizione del congedo parentale, ha comunque evidenziato la possibilità di disciplinarne l’utilizzo, al pari dei permessi ex Lege n. 104/1992, tramite “accordi da prendere anche a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia”.