Conversione del Decreto Milleproroghe: le novità in materia di lavoro
Il 27 febbraio u.s. è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 14/2023, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge del 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe).
In sede di conversione sono state introdotte alcune disposizioni in materia di lavoro agile (c.d. smart working) e di lavoro in somministrazione. Di seguito, si riportano le principali novità.
È prorogato, fino al 30 giugno 2023, il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per i genitori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia presente:
- altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- altro genitore non lavoratore.
In tale ipotesi lo smart working deve essere riconosciuto anche in assenza di accordo individuale e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Il datore di lavoro deve comunque comunicare, in via telematica ed entro 5 giorni dalla data di inizio dello smart working, al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile utilizzando l’apposito modello ministeriale.
Viene prorogato dal 31 marzo 2023 (termine originariamente previsto dalla Legge di Bilancio 2023) al 30 giugno 2023 il diritto per i lavoratori fragili a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento e ferma restando l’applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ove più favorevole.
Si segnala che il diritto allo smart working è riconosciuto esclusivamente ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da patologie e condizioni individuate con decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022.
In questa ipotesi non è necessario sottoscrivere l’accordo individuale di prestazione lavorativa in smart working tra datore di lavoro e dipendente; tuttavia, è obbligatorio inviare la comunicazione telematica al Ministero del Lavoro entro 5 giorni dalla data di inizio della prestazione in modalità agile.
La Legge di conversione del c.d. Milleproroghe ha disposto un’ulteriore proroga - fino al 30 giugno 2025 – circa la possibilità che la durata complessiva del contratto di somministrazione con lo stesso lavoratore superi i 24 mesi a condizione che l’agenzia per il lavoro abbia comunicato all’impresa utilizzatrice l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore.
In ragione di quanto precede, qualora il rapporto di lavoro tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore sia a tempo indeterminato, non troveranno applicazione, fino al 30 giugno 2025, i limiti di durata complessiva della missione o delle missioni a tempo determinato presso l’impresa utilizzatrice.