Decreto Mite: nuovi limiti per le agevolazioni dei bonus edilizi
È stato firmato il decreto del Ministro della transizione ecologica (MITE) che stabilisce i costi massimi specifici agevolabili per l’asseverazione della congruità delle principali voci di spesa da efficientamento energetico ai fini:
- del super ecobonus (art. 119, c. 13, lett. a del Decreto rilancio),
- nei casi di cessione e sconto in fattura, degli ecobonus ordinari (art. 121, c. 1-ter).
Inoltre, tali costi massimi saranno alla base delle asseverazioni previste, per determinate tipologie di intervento, dall’Allegato A del D.M. 6 agosto 2020.
Per gli interventi per i quali non è prevista l’asseverazione, i costi massimi dovranno essere considerati ai fini della detrazione di cui i contribuenti potranno beneficiare.
Il decreto entrerà in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 5) - non ancora avvenuta - e si applicherà agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, è stata presentata successivamente a tale data (art. 2): è stata accolta, pertanto, la richiesta di Confartigianato di un periodo transitorio, ma non il suggerimento di svincolarne la decorrenza dalla data dei titoli abilitanti.
Pertanto, per tutti gli interventi per i quali la richiesta del titolo abilitativo è già stata effettuata, oppure avverrà sino all’entrata in vigore del decreto, per le asseverazioni di congruità si farà riferimento ai criteri precedenti (prezzari regioni/province, DEI o ad una ricostruzione analitica dei costi) non applicandosi il nuovo prezzario. In assenza di titoli edilizi presentati, dalla data di entrata in vigore del D.M. si applicherà il nuovo prezzario indipendentemente dalla data di avvio degli interventi.
La principale novità del decreto MITE è il nuovo ruolo determinante assunto dall’Allegato A, con i prezzi massimi delle 34 voci di beni ed interventi che caratterizzano gli interventi: l’Allegato A (che sostituisce l’Allegato I del D.M. “Requisiti” del 6/8/2020) costituisce il primo limite massimo di riferimento delle spese agevolabili (non è, quindi, più residuale); solo nel caso in cui beni ed interventi non siano ricompresi nell’Allegato A, l’asseverazione è rilasciata sulla base dei prezzari di Regioni e province, listini CCIAA, prezzari DEI (art. 3, c.4).
I costi massimi specifici indicati nell’Allegato sono al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.
Inoltre, è stato previsto l’aggiornamento periodico dei costi indicati nell’Allegato: la prima revisione sarà effettuata entro il 1 febbraio 2023, poi con periodicità annuale.