Distribuzione degli utili delle SRL
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a Interpello n. 163/2022, ha chiarito alcuni aspetti in tema di regime transitorio per la tassazione dei dividendi:
- nel caso in cui, entro la data del 31.12.2022, venga deliberata la distribuzione di riserve di utili, vige la presunzione che siano prioritariamente distribuite le riserve formate da utili prodotti fino al 31.12.2007, poi quelli prodotti fino al 31.12.2016 ed infine quelli prodotti fino al 31.12.2017; il tutto a prescindere dal fatto che la delibera indichi l’origine delle riserve distribuite;
- la presunzione risulta essere applicabile chiunque sia il percettore degli utili e qualunque sia la natura della partecipazione.
Si ricorda che dal 1.1.2018 i dividendi percepiti da persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell’esercizio d’impresa sono soggetti ad una ritenuta d’imposta del 26% a prescindere dal fatto che siano o meno relativi a partecipazioni qualificate.
Tuttavia, alle distribuzioni di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, deliberati fino al 31.12.2022, continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente, secondo il quale tali utili, anziché essere soggetti alla ritenuta d’imposta del 26%, continuano a essere dichiarati nel quadro RL del modello Redditi nelle misure ridotte previste dal D.M. 26.05.2017:
- 40% per utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007;
- 49,72% per quelli prodotti dall’esercizio successivo, fino a quello in corso al 31.12.2016
- 58,14% per quelli prodotti dall’esercizio successivo, fino a quello in corso al 31.12.2017