Divieto di licenziamento e accordo sindacale in deroga

Il 31 ottobre 2021 terminerà il blocco generalizzato dei licenziamenti collettivi e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, cosiddetti licenziamenti per motivi economici - per i datori di lavoro che possono:
- presentare, per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD, ai sensi degli artt. 19, 21, 22 e 22 quater del D.L. 18/2020, per un massimo di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021;
- accedere agli ulteriori periodi di Cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA).
Ai sensi dell’art. 40, comma 4, D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), inoltre, il divieto è previsto anche per i datori di lavoro che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di CIGO e CIGS, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021.
Il divieto di licenziamento - oltre a quanto previsto nel caso di licenziamento collettivo nelle ipotesi di cambio d’appalto previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dalla clausola del contratto di appalto - non si applica nelle ipotesi di seguito indicate:
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 del Codice civile;
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo. A detti lavoratori è, comunque, riconosciuto il trattamento di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 22/2015, ossia la NASpI.
In merito all’accordo sindacale in deroga al divieto di licenziamento di cui alla lettera c) che precede, l’Inps – con il messaggio n. 528/2021 - ha precisato quanto segue:
- il datore deve versare il cosieddetto "ticket di licenziamento" poiché, in applicazione dell’art. 2, comma 31, Legge n. 92/2012, l’obbligo sussiste in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto a tempo indeterminato generi per il lavoratore il teorico diritto alla NASpI, a prescindere dalla sua effettiva fruizione;
- il contributo, a carico del datore del lavoro, va versato in un’unica soluzione nel termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese di interruzione del rapporto di lavoro;
- dal 15.8.2020, le interruzioni di rapporto avvenute con tale modalità vanno esposte nell’Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione “2A”, con significato di: “Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”.
L’istituto previdenziale ha, inoltre, precisato che, ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ma la sua sottoscrizione anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore, che ha così diritto alla NASpI (messaggio n. 689/2021).