D.L. 19/2024: nuove disposizioni in materia di appalti e revisione delle sanzioni

Il 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 19/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” che ha introdotto significative novità in materia di appalti e di somministrazione di manodopera. Con la nota n. 521 del 13 marzo 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito gli aspetti lavoristici principali del Decreto rinviando ogni approfondimento all’esito della sua conversione in legge.
Il Decreto è intervenuto modificando l’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006.
In particolare, tale modifica prevede che, a decorrere dal 2 marzo 2024, la condizione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinata a:
- il possesso del DURC;
- il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionale, nonché di secondo livello, laddove sottoscritti;
- la circostanza che il datore di lavoro richiedente non sia responsabile di violazione nelle materie di lavoro e della legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Inoltre, è stato aggiunto il comma 1175-bis prevedendo che, in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 se le violazioni vengono regolarizzate entro i termini indicati dagli organi di vigilanza. Per quanto riguarda le violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
La nuova disposizione prevista con la modifica dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 impone che al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi (ed eventualmente nel subappalto) sia corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
È, inoltre, prevista l’estensione della responsabilità solidale retribuiva e contributiva del committente anche nelle ipotesi in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di lavoro da parte di soggetti non autorizzati (c.d. somministrazione illecita), nonché ai casi di appalto e distacco.
Il Decreto inasprisce le sanzioni previste per appalto e somministrazione illecita. Si riportano di seguito le novità:
- l’esercizio non autorizzato delle attività delle agenzie di somministrazione è punito con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento minorile, la pena è dell’arresto fino a 18 mesi o l’ammenda è aumentata fino al sestuplo;
- l’esercizio non autorizzato delle attività delle agenzie di intermediazione è punito con la pena dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda da euro 1.500 a euro 7.500. Se vi è sfruttamento minorile, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo;
- l’esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale è punito con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 900 ad euro 4.500. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a quarantacinque giorni o dell’ammenda da euro 300 a euro 1.500;
- il ricorso, da parte dell’utilizzatore, alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi dalle agenzie di somministrazione, o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, è punito con pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento minorile, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi o l’ammenda è aumentata fino al sestuplo;
- nei casi di appalto non genuino e distacco privo di un legittimo interesse da parte del datore di lavoro distaccante, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento minorile, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo;
- qualora la somministrazione di lavoro sia attuata con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
Il Decreto prevede che qualora, all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro, non dovessero emergere violazioni o irregolarità in materia previdenziale e/o di norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l’INL rilascia un attestato e iscrive l’azienda, previo consenso, in un elenco informatico, consultabile pubblicamente, denominato “lista di conformità INL”.
A seguito dell’inserimento nella predetta lista, i datori di lavoro non saranno sottoposti ad ulteriori verifiche in materie oggetto di accertamenti, per un periodo di 12 mesi, fatte salve le ulteriori verifiche in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e/o eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
Dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili sono tenuti al possesso di una “patente a punti”, rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
La patente viene assegnata con 30 crediti, che possono essere ridotti in caso di violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
A tal riguardo, è stato riformulato l’art. 27 del c.d. Testo Unico sulla salute e sicurezza, ex D.Lgs. 81/2008. In base alla nuova disposizione normativa, la “patente” in argomento può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del Lavoro sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.