DURC e soglia di tolleranza: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Interpello n. 3/2025 del 13 ottobre 2025

 
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Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’Interpello n. 3/2025 del 13 ottobre 2025, ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione della disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in presenza di lievi scostamenti tra il dovuto e il versato. In particolare, è stata definita con precisione la nozione di “scostamento non grave” (ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015) e ribadito che, ai fini del rilascio del DURC, eventuali debiti contributivi – inclusi sanzioni e interessi – devono rimanere entro la soglia di €150, pena la non regolarità contributiva.

Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è il certificato che attesta la regolarità nei versamenti previdenziali e assistenziali di un’azienda nei confronti di INPS, INAIL e eventuali Casse edili. Dal 1° luglio 2015 la verifica del DURC avviene esclusivamente in via telematica mediante il servizio “Durc On Line”, secondo le regole fissate dal D.M. 30 gennaio 2015. L’art. 3 di tale decreto ministeriale elenca le situazioni in cui la regolarità contributiva “deve essere comunque attestata”, includendo – al comma 3 – il caso di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate. In altre parole, la normativa tollera lievi differenze fra l’importo dei contributi dovuti e quanto effettivamente versato, senza bloccare il rilascio del DURC, purché tali differenze rientrino entro un certo limite.

La soglia di tolleranza è stabilita espressamente: lo scostamento non grave è definito come quello “pari o inferiore a €150, importo comprensivo di eventuali accessori di legge”. Ciò significa che contributi, sanzioni civili e interessi di mora vengono conteggiati insieme ai fini di questa franchigia di €150. La ratio di questa previsione è: evitare che importi irrisori o errori di calcolo minimi precludano all’azienda il DURC, necessario per partecipare ad appalti pubblici, ottenere agevolazioni o ricevere pagamenti da enti pubblici. Allo stesso tempo, la legge fissa un limite preciso oltre il quale la situazione debitoria non può più considerarsi regolare.

Il quesito sottoposto al Ministero nell’interpello 3/2025 verteva su un caso particolare: un’azienda senza contributi in arretrato, ma con somme dovute solo a titolo di sanzioni e interessi (maturati su precedenti ritardi di pagamento). In tale situazione – dove l’omissione contributiva è stata già sanata pagando i contributi dovuti, restando però da saldare gli importi accessori – ci si chiedeva se l’ente previdenziale dovesse comunque considerare regolare la posizione ai fini DURC, rilasciando il certificato e limitandosi a recuperare sanzioni/interessi con gli strumenti ordinari di riscossione. In altre parole, la domanda era: un debito residuo costituito unicamente da sanzioni e interessi, può rientrare nello “scostamento non grave” e non bloccare il DURC?

Il Ministero, dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, dell’INPS e dell’INL, ha fornito una risposta netta e restrittiva: la normativa di riferimento (art. 3, comma 3, D.M. 30 gennaio 2015) stabilisce che la regolarità contributiva può essere attestata solo in presenza di uno “scostamento non grave”, cioè un debito complessivo – comprensivo di contributi, sanzioni e interessi – pari o inferiore a 150 euro.

Viene chiarito pertanto che, le sanzioni civili sono considerate a tutti gli effetti accessori delle omissioni contributive e, come tali, sono sempre collegate a un precedente mancato o ritardato pagamento dei contributi. Anche se il debito residuo è costituito solo da sanzioni o interessi, il DURC non può essere rilasciato se la somma complessiva supera la soglia dei 150 euro.

La procedura di rilascio automatico del DURC On Line è calibrata proprio su questa soglia, che consente l’attestazione in tempo reale della regolarità delle posizioni contributive.

In sintesi: per ottenere il DURC regolare, il totale di contributi, sanzioni e interessi non deve superare i 150 euro. Oltre questa soglia, anche se il debito riguarda solo accessori di legge, la regolarità contributiva non può essere attestata.

Un chiarimento importante, che conferma la necessità di monitorare con attenzione anche le posizioni debitorie residuali, per evitare blocchi nella certificazione DURC e nelle attività aziendali collegate.

 

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