Emergenza Covid-19: crediti d’imposta per sanificazione, adeguamento dei luoghi di lavoro e acquisto DPI
Con il D.L. n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” ed il D.L. n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, il Legislatore aveva introdotto specifiche agevolazioni – fruibili come crediti di imposta – per imprese, lavoratori autonomi, fondazioni ed enti privati, finalizzate alla sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro ed all’acquisto di dispositivi di protezione (DPI).
Successivamente, con il D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, convertito in Legge n. 77/20 lo scorso mese di luglio, le norme citate sono state riviste e integrate, con:
- l’estensione delle agevolazioni alle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro alle nuove prescrizioni sanitarie;
- la possibilità di cessione a terzi dei crediti d’imposta previsti, in luogo dell’utilizzo diretto.
Dopo un lungo e travagliato iter, il quadro normativo sembra ora definito: di seguito riepiloghiamo la normativa vigente – tenuto anche conto della C.M. 20/E del 10 luglio 2020 – ed illustriamo gli adempimenti necessari per la fruizione dei crediti d’imposta.
- CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO
- CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
- CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
- COMUNICAZIONE DELLE SPESE AGEVOLABILI E DELLA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA
(art. 120 D.L. n. 34/20)
Per incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di Euro 80.000 (il credito d’imposta massimo, pertanto, è pari ad Euro 48.000), relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID 19.
L’agevolazione è riconosciuta a favore di:
- fondazioni ed enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS);
- esercenti attività d’impresa e lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico di cui all’Allegato 2, D.L. n. 34/2020 (fra i quali rientrano, a titolo esemplificativo, alberghi, affittacamere, ristoranti, gelaterie, bar, organizzatori di convegni e fiere, etc.). Sono esclusi dal credito d’imposta in esame i soggetti che non esercitano abitualmente le attività interessate.
Fra gli interventi agevolabili sono compresi:
- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l’acquisto di arredi di sicurezza;
- gli investimenti in attività innovative, ivi compresi lo sviluppo / acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa (anche software, sistemi di videoconferenza e sicurezza della connessione, investimenti per consentire il lavoro in smart working, etc.);
- l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti ed utenti.
Il credito d’imposta:
- è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese, nel limite dei costi sostenuti;
- è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con il modello F24.
Si segnala che:
- come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 20/E, in mancanza di una disposizione espressa, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro risulta tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non operano i limiti di Euro 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato ad Euro 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, D. L. n. 34/2020) e di Euro 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI.
(art. 125 D.L. n. 34/20)
La vigente normativa prevede a favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di Euro 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione di ambienti lavorativi e strumenti utilizzati, oltre che per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed altri dispositivi per garantire la salute di lavoratori ed utenti. È stato chiarito che il limite di Euro 60.000 è riferito all’ammontare del credito; le spese massime agevolabili, pertanto, sono pari ad Euro 100.000.
In dettaglio, l’agevolazione riguarda le spese:
- di sanificazione degli ambienti in cui si esercita l’attività lavorativa od istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- di acquisto di:
– DPI (ad esempio, mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute protettive, calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
– prodotti detergenti e disinfettanti;
– DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri, termoscanner, tappeti, vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
– dispositivi (ad esempio, barriere e pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.
Per quanto riguarda le spese di sanificazione, fra l’altro, la CM. 20/E ha specificato quanto segue:
- per attività di “sanificazione”, si intende quell’attività finalizzata ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica. La circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza) / strumenti utilizzati “in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna”. In tal caso, l’ammontare delle spese agevolabili può essere determinato, ad esempio, sulla base del costo orario del lavoro del soggetto preposto all’attività di sanificazione per le ore effettivamente prestate per la predetta attività e aggiungendo il costo dei prodotti disinfettanti impiegati. L’ammontare delle spese così determinato deve risultare congruo con il relativo valore di mercato;
- le spese di sanificazione, che per specifiche attività costituiscono spese ordinarie (ad esempio, centri estetici / studi odontoiatrici), sono comunque riconosciute ai fini dell’agevolazione in esame, sempreché sostenute nel 2020.
Per quanto, invece, riguarda le spese di acquisto di DPI, la CM. 20/E ha chiarito che:
- sono agevolabili soltanto le spese per l’acquisto di DPI certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE. A tal fine, il beneficiario deve conservare la relativa documentazione da esibire in caso di controllo;
- sono agevolabili anche le spese per la sanificazione delle attrezzature, anche se non utilizzate per finalità sanitarie;
- rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per l’acquisto di abbigliamento protettivo, non necessariamente correlato alla sanificazione, in quanto comunque necessario per la prevenzione ed il contenimento del contagio. Anche in tal caso, è necessario che i beni siano certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE.
Si segnala altresì che:
- non rilevando il regime fiscale adottato, fra i beneficiari rientrano anche i soggetti forfetari/minimi, nonché le imprese agricole. Sono esclusi, invece, quanti svolgono non abitualmente attività commerciali o di lavoro autonomo;
- in sede di conversione del D.L. Rilancio, l’agevolazione è stata estesa alle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale, a condizione che rientrino nell’apposita banca dati delle strutture ricettive / immobili destinati alle locazioni brevi (ex art. 4, D.L. n. 50/2017).
Il credito d’imposta in esame:
- può essere utilizzato nel Modello Redditi 2021 anno 2020 (anno di sostenimento delle spese), oppure in compensazione tramite il modello F24 (si attende la definizione del Codice Tributo);
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- non operano i limiti di Euro 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato ad Euro 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, D.L. n. 34/2020) e di Euro 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI.
(art. 122 D.L. n. 34/20)
In via generale, i soggetti beneficiari degli specifici crediti d’imposta, riconosciuti per fronteggiare l’emergenza COVID 19 (fra i quali rientrano, come già illustrato nelle nostre precedenti comunicazioni, i c.d. “Bonus negozi e botteghe” e “Bonus canoni locazione immobili”), possono optare, nel periodo compreso fra il 19.5.2020 ed il 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (compresi istituti di credito ed intermediari finanziari).
Tra i crediti cedibili a terzi – fra gli altri – sono compresi anche i “bonus” previsti dagli articoli 120 e 125 del D.L. 34/20.
Si evidenzia quanto segue:
- il cessionario – previa accettazione del credito – utilizza il credito ceduto anche in compensazione nel modello F24, con le medesime modalità previste per il cedente;
- la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi o richiesta a rimborso;
- non operano i limiti di Euro 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato ad Euro 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, D.L. n. 34/2020) e di Euro 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI.
(Provvedimento Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020)
I beneficiari dei crediti d’imposta previsti dagli articoli 120 e 125 del D.L. Rilancio devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese agevolabili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo da sostenere entro il 31.12.2020 (sulla base di preventivi o, comunque, stimato con ragionevole certezza).
Tale comunicazione – secondo le modalità definite dal Provvedimento emanato lo scorso 10 luglio – va effettuata utilizzando l’apposito modello, esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate / mediante i canali telematici Entratel e Fisconline, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.
Per quanto riguarda, in particolare, il credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro (art. 120, D.L. 34/20):
- la comunicazione va presentata nel periodo dal 20.7.2020 al 30.11.2021 (in caso di invio della comunicazione nel 2021 vanno indicate le spese agevolabili sostenute nel 2020);
- nel citato periodo il beneficiario può inviare una nuova comunicazione in sostituzione di quella inviata in precedenza o presentare una rinuncia integrale al credito d’imposta già comunicato (ciò non è possibile nel caso in cui sia stato ceduto il credito d’imposta);
- il credito massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle complessive spese agevolabili – nel limite di Euro 80.000 – risultanti dall’ultima comunicazione validamente inviata;
- il credito d’imposta è utilizzabile, “fino all’ammontare massimo fruibile”, in compensazione mediante F24, relativamente alle spese sostenute nel 2020, dal giorno successivo alla ricezione della relativa comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e, in ogni caso, nel 2021 (nessuna compensazione, dunque, fino al 31/12/2020);
- l’eventuale, successiva, comunicazione di cessione del credito in esame va effettuata dal soggetto cedente – mediante le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – a decorrere dal 1.10.2020 (ovvero dal giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione delle spese agevolate, se la stessa è stata inviata dopo il 30.9.2020). In tal caso, il cessionario, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’accettazione del credito, lo potrà utilizzare in compensazione nel 2021, oppure cederlo ad altri soggetti (la quota di credito ceduto, non utilizzata nel 2021, non può più essere utilizzata/chiesta a rimborso/ulteriormente ceduta).
Per quanto riguarda, in particolare, il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI (art. 125, D.L. 34/20):
- la comunicazione in esame va presentata nel periodo dal 20.7.2020 al 7.09.2020;
- nel citato periodo il beneficiario può inviare una nuova comunicazione in sostituzione di quella inviata in precedenza o presentare una rinuncia integrale al credito d’imposta comunicato;
- il credito massimo “teorico” fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle complessive spese agevolabili, risultanti dall’ultima comunicazione validamente inviata (il credito massimo spettante è pari ad Euro 60.000). In merito, tuttavia, è opportuno segnalare che il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020 ha stabilito che l’ammontare massimo del credito d’imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base della percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020, tenuto conto delle spese agevolabili comunicate dai contribuenti entro il 7 settembre 2020 e delle risorse disponibili. Ne consegue che il credito effettivamente spettante potrebbe essere anche significativamente inferiore al 60% delle spese sostenute;
- il credito può essere utilizzato dai beneficiari nel modello Redditi 2021 oppure in compensazione – tramite mod. F24 – a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario;
- l’eventuale, successiva, comunicazione di cessione del credito in esame, va effettuata dal soggetto cedente, mediante le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento che l’Agenzia dovrà emanare entro l’11 settembre p.v. In tal caso, il cessionario, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’accettazione del credito, lo potrà utilizzare in compensazione entro il 31/12 dell’anno in cui è stata comunicata la cessione, nel modello Redditi del periodo di imposta in cui è stata comunicata la cessione, oppure cederlo ad altri soggetti. La quota di credito ceduto non utilizzata dal cessionario entro i termini consentiti non potrà essere utilizzata/chiesta a rimborso / ulteriormente ceduta.