Esonero contributivo per lavoratrici madri dopo il congedo di maternità
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L’INPS, con circolare n. 102 del 19 settembre 2022, ha fornito chiarimenti in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, applicabile a decorrere dalla data di rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
L’esonero è stato introdotto dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) e si sostanzia in uno sgravio sui contributi a carico della lavoratrice del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro, dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
Il beneficio si applica in via sperimentale, per il solo anno 2022, ed è riconosciuto nella misura del 50% per un periodo di 12 mesi.
L’esonero è riconosciuto esclusivamente solo sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, incluso il settore agricolo e non ha alcun effetto sul costo contributivo aziendale che rimane, quindi, invariato.
Possono accedere al beneficio in trattazione tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità.
Sono inclusi i contratti a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di:
- lavoro a tempo parziale;
- apprendistato di qualsiasi livello;
- lavoro domestico;
- lavoro intermittente;
- lavoro in somministrazione.
L’esonero contributivo spetta alle lavoratrici madri al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità.
Qualora la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro.
Allo stesso modo, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione c.d. “post partum”.
Il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.
L’esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi già previsti dalla legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
L’agevolazione in trattazione, inoltre, risulta ulteriormente cumulabile con l’eventuale esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali a carico dipendente, anch’esso previsto esclusivamente per l’anno corrente dalla Legge di Bilancio 2022. In questo caso la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione in trattazione e, sulla quota di contribuzione residua, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali. Analoghe considerazioni circa la cumulabilità valgono per quanto disposto dal D.L. 155/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), che ha stabilito l’incremento di 1,2 punti percentuali di tale esonero per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.
I datori di lavoro potranno richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento inoltrando apposita domanda all’INPS richiedendo l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U” da esporre nelle denunce contributive UniEmens relative ai mesi di fruizione dello sgravio.
Si segnala infine, che l’agevolazione di cui in esame non comporta benefici in capo al datore di lavoro e non è, pertanto, subordinata al possesso del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva - né risulta essere sottoposta alle limitazioni dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.