Fatturazione elettronica tra Italia e San Marino

Aggiornate le disposizioni sulle cessioni di beni tra i due Paesi

 
san marino

L’art. 12, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” aveva previsto l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino. Con il Decreto del 21.6.2021, pubblicato nello scorso mese di luglio, il MEF ha “aggiornato” le disposizioni riguardanti le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che:

  • daIl’1/10/21 al 30/06/22, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo;
  • dall’1/07/22, la fattura sarà emessa e accettata in formato elettronico, fatte salve le ipotesi in cui l’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge.

Per quanto concerne le fatture emesse dall’Italia verso San Marino, i files xml verranno trasmessi dallo SDI all’ufficio tributario di San Marino che, dopo aver verificato l’assolvimento dell’imposta sull’importazione, convaliderà la regolarità del documento e ne comunicherà l’esito al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui tale comunicazione di regolarità non avvenga nei quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’operatore economico italiano potrà, nei trenta giorni successivi, emettere nota di variazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del Dpr 633/72.

Per quanto, invece, riguarda le cessioni di beni da San Marino verso l’Italia, le fatture verranno spedite dall’ufficio tributario allo SDI, il quale le girerà al cessionario in modo che possa visualizzarle in un apposito canale telematico che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione.

Qualora si riceva una fattura con IVA esposta, l’imposta verrà versata dall’operatore economico sanmarinese all’ufficio tributario, che poi riverserà le somme al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Se, viceversa, si riceve una fattura senza addebito dell’IVA, l’operatore italiano - che riceverà il file xml della fattura tramite SDI - sarà tenuto ad assolvere l’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del Dpr 633/72.

Non sono previsti cambiamenti per i soggetti attualmente esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica. Pertanto, emetteranno la fattura cartacea in tre esemplari (due dei quali consegnati al cessionario) e riceveranno, nei quattro mesi successivi, un esemplare della fattura vidimata dall’ufficio tributario della Repubblica di San Marino.

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