Il concordato preventivo biennale nel D.lgs 13/2024
Nella prospettiva di rafforzare gli istituti di cooperative compliance, è stato introdotto il concordato preventivo biennale (CPB) volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi. Come specificato nella Relazione Illustrativa alla Legge delega di Riforma fiscale, la finalità sottesa all’istituto è di favorire l’emersione di materia imponibile, consentendo al tempo stesso al contribuente di acquisire maggiore certezza in ordine alla definizione della pretesa tributaria.
L’istituto consente sostanzialmente l’adesione del contribuente alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività di impresa o dall’esercizio di arti e professioni ed è riservato ai contribuenti di minori dimensioni (che applicano gli indici sintetici di affidabilità previsti dall’art. 9-bis, D.L. 50/2017 o che aderiscono al regime forfetario ex art. 1, co. 54-89, L. 190/2014).
Ai fini dell’applicazione del CPB, ciascun contribuente può calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, dichiarando i dati rilevanti per l’applicazione degli Isa più altri dati specifici per il CPB attraverso l’utilizzo del software «il tuo Isa».
Il contribuente può aderire alla proposta in sede di invio della dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2024.
Il concordato preventivo biennale è riservato ai soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano gli Isa ed ai contribuenti in regime forfetario (in via sperimentale per il solo periodo di imposta 2024).
Possono accedere al concordato preventivo biennale coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, hanno estinto debiti d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni).
Non possono, invece, accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
- condanna per reati fiscali o societari, di riciclaggio o autoriciclaggio (previsti dal D.Lgs. 74/2000, nonché dagli artt. 2621 c.c., 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, c.p.) che siano stati commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. È, altresì, specificato che alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- Presenza di redditi che non concorrono alla base imponibile in misura superiore al 40%.
- Passaggio nel 2024 al regime forfettario.
- Operazioni straordinarie nel 2024.
I redditi oggetto di concordato riguardano:
- il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni ex art. 54, D.P.R. 917/1986, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti società di persone e associazioni di cui all'art. 5, D.P.R. 917/1986;
- il reddito d’impresa, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti ex art. 5, D.P.R. 917/1986, o a un Gruppo di interesse economico Geie, ovvero in società ed enti ex art. 73, co. 1, D.P.R. 917/1986.
Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a € 2.000.
Il valore della produzione netta oggetto di concordato (individuato con riferimento agli artt. 5, 5-bis e 8, D.Lgs. 446/1997) senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive. Il valore della produzione netta non può assumere un valore inferiore a € 2.000. I redditi e il valore della produzione netta individuati con la metodologia approvata dal Decreto Mef 14.6.2024 rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2024 e al 31.12.2025.
Con il Decreto MEF del 14.6.2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1.6.2024) è stata approvata la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle Entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni la proposta di concordato. L’art. 2 del suddetto D.M. ha stabilito, infatti, che la metodologia (predisposta con riferimento a specifiche attività economiche) per l’elaborazione della proposta tiene conto dei seguenti elementi:
- andamenti economici e dei mercati;
- redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione;
- specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
La predetta metodologia è, poi, compiutamente e nel dettaglio individuata nella nota tecnica e metodologica contenuta nell’Allegato 1 al D.M., per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo di imposta in corso al 31.12.2023, hanno applicato gli Isa.
La proposta di concordato è, pertanto, elaborata sulla base della metodologia approvata con il D.M., utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli Isa, anche relativi ad annualità pregresse. È, poi, specificato nel D.M. che, ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato, sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del Pil elaborate dalla Banca d’Italia.
L’accettazione della proposta di concordato obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di CPB, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. I soggetti che aderiscono alla proposta di concordato preventivo hanno due importanti vantaggi:
- sono esclusi dagli accertamenti ex art. 39, D.P.R. 600/1973 (accertamenti basati sulla verifica della correttezza e corrispondenza delle scritture contabili), a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
- accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA, ovvero:
1. esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti che non superano 70.000 per l’Iva e € 50.000 per imposte dirette e Irap;
2. esonero dall’apposizione del visto di conformità o della garanzia, per i rimborsi che non superano € 70.000 annui;
3. esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30, L. 724/1994);
4. esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
5. anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
6. esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi il dichiarato.
È importante ricordare anche che l’adesione al concordato preventivo non produce effetti a fini dell’Iva, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.
Decorso il biennio oggetto di concordato e permanendo i requisiti necessari e l’assenza di cause di esclusione, l’Agenzia delle Entrate formulerà una nuova proposta di concordato relativo al biennio successivo, cui il contribuente potrà nuovamente aderire.