Incentivi occupazionali: l'esonero contributivo per le assunzioni di under 36
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’art. 1, comma 297 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto un esonero contributivo per i datori di lavoro, compresi quelli del settore agricolo, che procedono all’assunzione a tempo indeterminato o alla trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato di giovani under 36.
Le assunzioni o le trasformazioni del rapporto di lavoro devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023.
I datori di lavoro destinatari dell’incentivo in oggetto sono tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori (quindi, ad esempio, anche gli studi professionali o le associazioni), compresi i datori di lavoro agricoli, ed esclusi quelli domestici per la particolarità del rapporto e le imprese del settore finanziario (banche, assicurazioni, ecc.), salvo diversa decisione della Commissione Europea.
I datori di lavoro privati che possono beneficiare di tale agevolazione:
- devono essere in regola con i versamenti contributivi (DURC regolare);
- devono rispettare in pieno le norme di legge e di contratto collettivo applicato, anche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- non devono aver effettuato nei sei mesi precedenti all’assunzione licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
- non devono procedere nei nove mesi successivi l’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva. Ricorrendo tale ipotesi l’Istituto è abilitato dalla norma a revocare il beneficio e a richiedere indietro quello fruito per i mesi trascorsi.
I lavoratori, alla data dell’assunzione o della trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale:
- non devono aver compiuto il 36° anno di età (ossia, il contratto deve iniziare entro i 35 anni e 364 giorni);
- non devono essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
L’ammontare dell’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, fatta salva la c.d. “contribuzione minore”, nel limite massimo dell’importo di 8.000 euro annui per un massimo di 36 mesi.
In ragione di questo, la quota massima di esonero mensile di cui potrà beneficiare il datore di lavoro è pari a 666,66 euro, mentre quella giornaliera non dovrebbe superare i 21,50 euro.
Per le aziende con un’unità produttiva ubicata nelle regioni del Centro-Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna) l’esonero spetta per un massimo di 48 mesi.
La disposizione non è immediatamente operativa, atteso che occorre ottenere l’autorizzazione della Commissione Europea e successivamente sarà necessario attendere anche il documento di prassi operativa dell’INPS con apposita circolare e/o messaggio.